In merito alla questione in oggetto, richiamando la precedente news del 19 luglio 2022,  l’ANCE fornisce un chiarimento sulle modalità di valutazione fiscale dei maggiori importi ricevuti dalle imprese esecutrici dei lavori nel 2022, come adeguamento dei prezzi dovuto al cd. “caro materiali” (per il 2021 l’art.1-septies del DL 73/2021, convertito con modifiche in legge106/2021 e per il 2022 l’art. 26 del DL 50/2022, convertito con modifiche in legge 91/2022).

A tale riguardo, occorre premettere che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 39/E/2022 del 13 luglio 2022, conferma l’esclusione da IVA delle somme erogate alle Stazioni appaltanti attraverso il Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), dall’altro, affronta anche la discussa tematica del regime IVA da applicare alle medesime somme che, successivamente, vengono corrisposte dagli Enti committenti alle imprese appaltatrici, e chiarisce che tali somme hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ordinariamente ad IVA.

Da tale assunto, anche in assenza di ulteriori specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene che la qualificazione dei predetti importi come corrispettivi, possa valere anche ai fini delle imposte sul reddito IRES e dell’IRAP.

In linea generale, infatti, gli stessi entrano a far parte del valore delle rimanenze, da valutare dal punto di vista fiscale con criteri diversi a seconda che i lavori abbiano durata annuale (art.92 del TUIR) o pluriennale (art.93 del TUIR).

In particolare:

  • in caso di lavori di durata infrannuale (inferiore a 12 mesi), la determinazione del reddito imponibile viene effettuata in base ai costi/ricavi verificatisi interamente nel periodo d’imposta di ultimazione dei lavori (art.92, co.6, del TUIR), secondo il metodo contabile, riconosciuto anche ai fini fiscali, della “commessa completata”, e ciò, quindi, vale anche per i maggiori corrispettivi ricevuti in tale arco temporale come compensazione dei maggiori costi delle materie prime, che diventano ricavi nell’anno di ultimazione dei lavori (ad es. il 2022);
  • diversamente, in presenza di lavori di durata ultrannuale (superiore a 12 mesi), valutati invece in base ai corrispettivi pattuiti, in ogni singolo esercizio d’imposta viene assoggettata a tassazione la quota parte di reddito calcolata sui costi/ricavi verificatisi nell’anno, con il metodo della “percentuale di completamento” operante, anche in tal caso, sia ai fini fiscali che contabili.

In tale ultima valutazione rientrano, quindi, anche le maggiorazioni ricevute dall’impresa come adeguamento dei prezzi dell’appalto, da assumere anch’esse come ricavi sempre in base alla “percentuale di completamento” riferita allo specifico periodo d’imposta.

In relazione a questa seconda ipotesi, si precisa ulteriormente che, in presenza di maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge, o di clausole contrattuali, delle stesse si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50% (cfr. l’art.93. co.2, secondo periodo del TUIR).

Pertanto, si ritiene che le citate maggiorazioni, dovute per legge, ai sensi sia dell’art.1septies del D.L. 73/2021 che dell’art.26 del D.L. 50/2022, ove non ancora certe sotto il profilo dell’esatto importo da corrispondere all’impresa, partecipino al valore delle rimanenze almeno per il 50%.

In tal modo, tali somme concorreranno in misura piena alla valutazione delle rimanenze solo quando il loro preciso ammontare sia stato determinato dal committente.

Si osserva, infine, che in tema di appalti pubblici, per entrambe le fattispecie sopra illustrate, l’Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo chiarito che il momento di ultimazione delle opere coincide con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e la successiva delibera di ammissione da parte della Stazione appaltante, senza che sia necessaria l’approvazione definitiva dello stesso (cfr. la R.M. 133/E/2005).

Si precisa, da ultimo, che questo indirizzo interpretativo non esclude che le imprese possano adottare criteri diversi di valutazione degli ulteriori corrispettivi ricevuti a causa del caro materiali, anche escludendo in caso di mancata erogazione della compensazione la tassazione provvisoria. Tuttavia, ciò potrebbe esporre l’impresa ad eventuali rischi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.