Facendo seguito alle nostre precedenti news (del 24 luglio 2023 – “Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana – DPRS n. 553/GAB del 5 luglio 2023: Abrogazione del comma 5 dell’art. 99 del Regolamento di cui al DPRS n. 531/GAB del 20 maggio 2022” ; del 7 marzo 2023 – “Circolare ARTA 3/2023 – Regolamento Tipo Edilizio Unico_Chiarimenti su “superficie totale” e “Volume totale o volumetria complessiva” ; dell’8 giugno 2022 “Pubblicato il Regolamento tipo edilizio unico”) si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 31 parte I del 28 luglio 2023 è stata pubblicata la Circolare n. 6 del 24 luglio 2023 dell’Assessorato del Territorio e dell’ambiente: D.P.R.S. 5 luglio 2023, n. 553/Gab – Abrogazione art. 99 comma 5, del Regolamento tipo edilizio unico approvato con D.P.R.S. 20 maggio 2022, n. 531/Gab.

La Circolare, richiamata l’Intesa Governo, Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo, ricostruisce il percorso in tal senso delineato a livello regionale, da ultimo con l’abrogazione del comma 5 dell’art. 99 (vedi nostra news del 24 luglio 2023 – “Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana – DPRS n. 553/GAB del 5 luglio 2023: Abrogazione del comma 5 dell’art. 99 del Regolamento di cui al DPRS n. 531/GAB del 20 maggio 2022”), a seguito della quale, come chiarito dalla stessa circolare, si riporta il Regolamento Tipo Edilizio unico all’originaria valenza di atto amministrativo e non di atto di natura regolamentare, la cui competenza ricade esclusivamente sulle amministrazioni Comunali che, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 19/2020, sono tenute ad adottare.

Ciò premesso la circolare, messo in evidenza che solo il 15% dei Comuni ha dato seguito alle disposizioni legislative, invita i Comuni inadempienti ad adottare, ai sensi del citato art. 29 comma 4 della Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, il Regolamento Tipo edilizio Unico, precisando che “I Comuni potranno apportare integrazioni, al fine di disporre di una disciplina più confacente alle caratteristiche del proprio territorio, ai sensi del citato articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii. Tali integrazioni non dovranno comportare alterazioni all’indice generale del regolamento stesso, per garantirne l’uniformità di impianto, e, come disposto nell’allegato l, al punto 10, della più volte citata Intesa Governo, Regioni e Comuni “Le Amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari (…) anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. (…) Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.” inserendo eventuali ulteriori articoli senza, tuttavia, modificare la sequenza numerica degli stessi del Regolamento Tipo Edilizio Unico e le relative rubriche (ad esempio  sarà possibile  inserire articoli n.bis, n.ter,….. )”.

La circolare altresì precisa che “in linea con le disposizioni della  sopra citata Intesa (art.2, comma 3), le definizioni uniformi e le disposizioni  normative sovraordinate in materia  edilizia trovano diretta applicazione  su tutti i territori comunali” e rammenta infine che, ai sensi del citato articolo 29, comma 5, della l.r. n.  19/2020, “// REC è approvato separatamente dal piano urbanistico comunale del quale costituisce comunque parte integrante e sostanziale”.

 Per ogni ulteriore dettagli si rinvia alla Circolare n. 6 del 24 luglio 2023