Con la Risposta n. 440/E del 28 settembre 2023, che trasmettiamo in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in caso di errori dell’importo del credito ceduto riportato nella comunicazione di opzione.

Nello specifico, viene chiarito che nel caso in cui il beneficiario del Superbonus, ma anche di un altro bonus edilizio, che ha optato per la cessione del credito si ritrovi di fronte ad un errore nella comunicazione che porta ad una detrazione indebita del credito (superiore a quella effettivamente spettante), sarà in capo al soggetto beneficiario il compito di sanare l’errore, riversando le somme tramite modello F24, mentre il cessionario rimane responsabile in solido solo nell’ipotesi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Nel caso di specie, nella fase di asseverazione finale dell’intervento, è emersa una discrepanza nell’importo dei lavori eseguiti, che in uno dei SAL erano stati indicati in misura maggiore di quella effettiva. La circostanza aveva provocato un errore nella relativa comunicazione di cessione, a valle della quale, però, la banca cessionaria aveva provveduto a liquidare l’importo del credito al beneficiario dell’agevolazione.

Inoltre, il cessionario non intendeva procedere con l’annullamento della comunicazione di cessione, e dunque, risultavano difficilmente applicabili i chiarimenti già forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E/2022 (vedi ns. news del 10 ottobre 2022 “Circolare Agenzia delle Entrate 33/E/2022 – Responsabilità in solido del cessionario e correzione errori dell’opzione”) in merito alla possibilità di correggere gli errori sostanziali delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, annullando l’originaria comunicazione e provvedendo mediante un nuovo invio, anche con l’applicabilità della remissione in bonis.

Pertanto, con la Risposta sopra citata, l’Amministrazione finanziaria, al fine di ripristinare il corretto importo della detrazione spettante (differenza tra il maggior importo del credito di imposta ceduto e quello effettivo), e al fine di evitare un danno per l’Erario, ha precisato che:

  • se il cessionario ha già effettuato la compensazione, il beneficiario deve riversare il credito in tutto o in parte indebitamente compensato mediante modello F24, oltre agli interessi ed alla sanzione, con le riduzioni previse in caso di ravvedimento operoso;
  • se il cessionario non ha ancora effettuato la compensazione possono verificarsi due ipotesi:
  1. se il cessionario acconsente ad annullare l’accettazione della comunicazione di cessione, si annulla l’originaria comunicazione e si provvede all’invio di una nuova corretta (applicando dunque le indicazioni della Circolare 33/E/2022), anche mediante la remissione in bonis. Cedente e cessionario dovranno poi regolare tra di loro i rapporti di credito/debito;
  2. se il cessionario rifiuta di annullare l’accettazione della comunicazione di cessione, il cedente (beneficiario originario) deve riversare all’Erario, con modello F24, l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di “precostituire” il credito che il cessionario utilizzerà in compensazione. Se il cedente fornisce la prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del pagamento con modello F24,) non vengono applicati gli interessi e le sanzioni.

È inoltre precisato che per il pagamento della quota di credito di imposta non spettante, nel modello F24 occorrerà indicare il codice tributo “6921”, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati”.