
Decreto Legge n. 68/2025 – Responsabilità erariale: prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale
- 22 Maggio 2025
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 108 del 12 maggio 2025, il Decreto Legge n.68 del 12 maggio 2025 recante il “Differimento del termine previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale”.
Il decreto, costituito da 2 articoli, entrato in vigore il 12 maggio 2025 , dispone il differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale dal 30 aprile al 31 dicembre 2025.
La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilità erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Si ricorda che tale disciplina, introdotta nel 2020 con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020), ha già subito diverse proroghe, l’ultima delle quali risalente al Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), che ne aveva esteso la validità fino al 30 aprile 2025.
La proroga, espressamente motivata dall’ “urgenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di preservare l’efficienza e l’efficacia dell’operato delle pubbliche amministrazioni” e pertanto, accolta positivamente.
In assenza di tale estensione, infatti, si sarebbe potuto assistere a un rallentamento delle azioni da parte delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l’avvio delle procedure amministrative.
La norma consente di ridimensionare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l’obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.