
Conversione in legge del DL. 45/2025 cd. DL PNRR scuola – Disposizioni di interesse per i lavori pubblici
- 16 Giugno 2025
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.129 del 6 giugno 2025 la Legge 5 giugno 2025, n. 79 di conversione del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45 (cd. Decreto PNRR Scuola) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, entrata in vigore il 7 giugno 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Per quanto concerne le disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici, si segnala che, in sede di conversione del D.L. n. 45/2025, il Legislatore ha introdotto l’art. 3-quater che – in attuazione del PNRR – modifica la disciplina in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali.
Attraverso l’art. 3-quater si modifica l’art. 24 del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 (cd. PNRR ter) che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, contiene disposizioni che mirano a semplificare gli interventi di edilizia scolastica rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, quali:
- l’Investimento 1.1 della M4C1, denominato “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”
- l’Investimento 1.2 della M4C1, denominato “Piano per l’estensione del tempo pieno e mense”
- l’Investimento 1.3 della M4C1, denominato “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola”
- l’Investimento 3.3 della M4C1, denominato “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”
- l’Investimento 1.1 della M2C3, denominato “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”
In tale ambito, la versione previgente dell’art. 24, già consentiva agli enti locali beneficiari l’utilizzo per ciascun intervento delle economie derivanti dai ribassi d’asta riguardanti l’intervento medesimo, laddove ancora disponibili.
In particolare, con la nuova formulazione [art. 3–quater, comma 1, lettera a) che aggiunge un periodo al comma 1 dell’art. 24 del DL.13/2023], viene esteso l’utilizzo dei ribassi d’asta, laddove disponibili, anche agli appalti di lavori già aggiudicati, compresi gli accordi quadro, in seguito a modifiche resesi necessarie in fase di sviluppo progettuale.
Sono state, inoltre, introdotte disposizioni volte a chiarire a quali condizioni è possibile effettuare le varianti in corso d’opera, con contestuale comunicazione, e a prevedere la possibilità di utilizzare i ribassi d’asta per i progetti di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito che siano confluiti successivamente nel PNRR, per adeguare i progetti al principio del Do no significant harm (DNSH).
Nello specifico, riguardo a:
Varianti in corso d’opera PNRR [art. 3–quater, comma 1, lettera b) che inserisce il comma 1-bis all’art. 24 del DL. 13/2023]
Viene previsto che per le varianti in corso d’opera, riguardanti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del MIM, i soggetti attuatori possano darne comunicazione secondo le indicazioni che lo stesso Ministero dovrà fornire, a condizione che tali varianti siano compatibili con il raggiungimento dei target e delle milestone previsti dal PNRR, nonché con il rispetto delle condizionalità anche temporali del predetto Piano, ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull’ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese.
Ribassi d’asta DNSH [art. 3–quater, comma 1, lettera b) che inserisce il comma 1-ter all’art. 24 del DL. 13/2023]
Per tutti i progetti di competenza del MIM relativi all’edilizia scolastica, confluiti successivamente nel PNRR, viene prevista la possibilità di utilizzo dei ribassi d’asta, laddove disponibili, previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, al fine di adeguare i progetti al principio del DNSH laddove indispensabile alla rendicontazione dell’obiettivo.
Per completezza di informazione, si ricorda che:
– Il Ministero dell’istruzione e del merito, con una nota del 29 dicembre 2023, indirizzata agli enti locali beneficiari degli interventi PNRR, ha fornito indicazioni generali per l’utilizzo dei ribassi d’asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia.
In particolare, secondo tale nota, il Ministero chiariva che l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta potesse essere autorizzato al ricorrere delle seguenti condizioni:
1. le economie si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell’ambito del quale si sono generate;
2. siano necessarie per finanziare varianti in corso d’opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi;
3. le varianti siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.
Il Ministero precisava, inoltre, che in nessun caso, tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.
– Con riferimento alle varianti in corso d’opera relative a interventi volti a consentire l’attuazione del PNRR, l’articolo 7 del DL. n. 36/2022 (conv. in Legge 79/2022), al comma 2-ter, ha disposto che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), dell’abrogato D.Lgs. 50/2016, debbano essere annoverati anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
In tali casi, secondo la previsione di cui al comma 2-quater, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. (si veda nostra news del 1° luglio 2022 – Appalti pubblici – Legge n.79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 cd. Decreto PNRR 2)