Adottato dall’INL il Decreto Direttoriale n. 43/2025 che definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 (cd. Decreto attuativo) per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.

Le informazioni relative alla patente a crediti sono suddivise nelle seguenti sezioni:
a) Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
b) Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
c) Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
d) Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
e) Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”); f) Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.

Sono abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del cd. decreto attuativo di seguito individuati:
a) titolari della patente o loro delegati;
b) pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) responsabile dei lavori;
f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’accesso al portale dei servizi avviene tramite SPID (livello 2), CIE, CNS, eIDAS, attraverso interrogazione puntuale tramite codice fiscale del titolare della patente.
La visualizzazione viene consentita ai soli soggetti titolari di patente che risultano legali rappresentanti protempore, lavoratori autonomi o loro delegati, sui sistemi dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tutti gli altri soggetti dichiarano, sotto propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il titolo abilitante alla visualizzazione.
Gli organi di vigilanza accedono alle informazioni della patente nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale.
Le informazioni della patente sono consultabili sulla piattaforma per il tempo di vigenza della patente e comunque, limitatamente alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e) e f (data fine sospensione della patente e provvedimenti definitivi), per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica.