Con la Risposta n. 215 del 19 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione della natura giuridica, ai fini IVA, delle somme, conseguenti a ritardi nell’esecuzione dei lavori, che l’impresa appaltante è tenuta a corrispondere all’impresa appaltatrice, nell’ambito di un contratto di appalto, ovvero se tali importi debbano essere considerati a titolo di risarcimento o come integrazione del corrispettivo per una prestazione ricevuta.

 Come noto, in linea generale, le somme corrisposte a titolo di risarcimento, penali o indennizzo si considerano fuori campo IVA in quanto non rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Essi, infatti, hanno natura meramente compensativa di un danno o di un inadempimento.

Tuttavia, nell’ambito dei contratti di appalto, è necessario valutare attentamente la natura effettiva di tali importi.

In alcune circostanze, infatti, laddove tali somme rappresentino, di fatto, un’integrazione del corrispettivo per prestazioni effettivamente rese, esse assumono la natura di corrispettivi supplementari, perdendo la funzione indennitaria e rientrano, così, nel campo di applicazione dell’IVA.

La fattispecie sottoposta all’Agenzia trae origine da un contenzioso insorto in un contratto di appalto per la costruzione di un edificio, a seguito di ritardi nell’esecuzione dei lavori imputabili alla committente, al termine del quale l’impresa appaltatrice ottiene una sentenza di condanna del committente al pagamento delle somme corrispondenti a tali oneri.

A supporto della propria analisi, l’Agenzia richiama la normativa vigente, ovvero:

l’art. 3, comma 1 del DPR 633/1972 il quale stabilisce che la base imponibile per cessioni di beni e prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti

l’art. 15, comma 1 del DPR 633/1972 che esclude dal computo IVA “le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del committente.”

In sostanza, la verifica circa l’assoggettabilità o meno del campo di applicazione IVA, richiede di accertare l’esistenza del presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta, ossia di una correlazione tra l’operazione realizzata e i versamenti in denaro.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha evidenziato che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle somme da versare, come maggiori oneri determinati da ritardo imputabile al committente che viene fornita dal giudice in sede di condanna, ciò che rileva è il fatto che la prestazione derivante dal contratto di appalto è stata comunque eseguita e il committente ha goduto del nuovo edificio.

Ne consegue, in questo particolare caso, che le somme che il committente deve corrispondere all’impresa a titolo di “maggiori oneri diretti e indiretti” da essa subiti, costituiscono un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario e, pertanto, come tali, vanno assoggettate ad IVA.