SALVA CASA – Decreto Ass. Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità n. 44 del 1 settembre 2025 – Attestazione di idoneità strutturale nelle istanze di regolarizzazione edilizia previste dal DPR 380/2001
- 9 Settembre 2025
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Con D.A. n. 44 del 1 settembre 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in attesa di pubblicazione sulla GURS, si dà attuazione alle disposizioni di cui al DL. Salva Casa (D.L. n. 69/2024, convertito con L. 24 luglio 2024, n. 105) recepito in Sicilia con la L.R. n. 27/2024, con particolare riferimento all’attestazione di idoneità strutturale prevista all’art. 34-bis, comma 3-bis, DPR 380/2001.
In particolare, il provvedimento interviene in materia di tolleranze costruttive in zona sismica, stabilendo che, ai fini della regolarizzazione edilizia, è obbligatorio allegare un’attestazione di idoneità strutturale.
In sintesi le disposizioni contenute nel provvedimento:
Articolo 1 – Stabilisce che l’adempimento previsto dall’art. 34-bis, comma 3-bis, ovvero l’attestazione di idoneità strutturale, debba seguire le medesime procedure previste per i pareri di idoneità sismica di cui all’art. 110, comma 1, della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Articolo 2 – Dispone che la suddetta attestazione debba essere predisposta sulla base del contenuto minimo previsto dall’art. 93, comma 3 del DPR 380/2001 e trasmessa al Genio Civile tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, accompagnata dal Parere di idoneità sismica di cui al precedente articolo 1.
È ammessa la possibilità di trasmissione diretta agli uffici del Genio Civile; in tale ipotesi, la documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione asseverata che attesti la conformità degli elaborati strutturali al progetto depositato allo SUE.
Viene previsto, inoltre, che in tutti i casi, a corredo della documentazione presentata al Genio Civile, dovrà essere allegata un’idonea attestazione degli SUE che indichi l’articolo del DPR 380/2001 di riferimento rispetto alla procedura di regolarizzazione.
Articolo 3 – Il legislatore stabilisce, in merito alle norme tecniche a cui fare riferimento per le verifiche strutturali, la possibilità di riferirsi sia alle NTC vigenti al momento di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, sia a quelle sopravvenute più recenti, in quanto più idonee a garantire la sicurezza.
Articolo 4 – Dispone che, per le fattispecie indicate dagli artt. 34-bis (Tolleranze costruttive), 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo), 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali) e 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) del DPR. 380/2001, l’attestazione di idoneità strutturale prevista dal comma 3-bis dell’art. 34-bis debba essere resa anche per gli interventi ricadenti nelle zone a bassa sismicità.
Articolo 5 – Dispone che, al di fuori degli interventi rientranti nelle fattispecie indicate all’art. 34-bis (tolleranze costruttive), competa all’Ufficio del Genio civile, laddove ne ricorrano le condizioni, segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali violazioni agli articoli 65, 93 e 94 del DPR. 380/2001.
Articolo 6 – Precisa che gli adempimenti relativi agli interventi edilizi realizzati prima della definizione della classificazione sismica del territorio non rientrano nelle procedure di competenza dei servizi provinciali dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al D.A. n. 44 del 1 settembre 2025.







