Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale:

LINEE GUIDA IN MATERIA DI PREMIO DI ACCELERAZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI
Si ricorda che l’art. 126 del codice dei contratti pubblici, in un’ottica unitaria, disciplina le penali per ritardo e il premio di accelerazione. In merito le linee guida precisano che le premialità inserite nell’accordo di Collaborazione, non si pongono in alternativa al premio di accelerazione, da tenere distinto, configurando quest’ultimo come uno strumento diretto alla riduzione dei tempi di esecuzione, nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal progetto e delle regole tecniche applicabili.
Le linee Guida precisano che il momento nel quale la stazione appaltante può procedere alla quantificazione e corresponsione effettiva del premio non può che coincidere con la positiva conclusione del collaudo (o con l’emissione del certificato di regolare esecuzione) nel quale viene definitivamente accertata la piena conformità dell’opera alle prescrizioni progettuali e contrattuali, l’assenza di vizi o difformità che possano incidere sulla fruibilità dell’intervento, nonché la completa idoneità funzionale dei lavori anticipatamente eseguiti.
Le linee Guida dopo un inquadramento dell’istituto, individuano quindi in successivi paragrafi: natura, condizioni di spettanza e criteri oggettivi del premio di accelerazione; fonti di copertura del premio e rimodulazione attraverso le economie da ribassi d’asta, fornendo infine indicazioni operative

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
L’Accordo di collaborazione è un nuovo istituto relativo alla fase dell’esecuzione, con l’intento di promuovere la responsabilizzazione degli attori principali coinvolti nella fase esecutiva dell’appalto dal punto di vista del rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti.
Le Linee guida intendono illustrare le novità contenute all’art. 82-bis del Codice, che ha introdotto l’Accordo di Collaborazione, e all’allegato II.6-bis, che ne individua gli elementi essenziali, introdotti rispettivamente dall’art. 29 e dall’art. 89 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 cd Correttivo.
Si ricorda che l’articolo 82-bis prevede che le S.A. hanno la facoltà, non già l’obbligo, di inserire nella documentazione di gara lo schema di un Accordo di collaborazione “plurilaterale”, non utilizzabile quindi, come chiarito dalle stesse linee Guida, ove il rapporto si esaurisca tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che verrà successivamente stipulato con l’aggiudicatario e con le altre parti coinvolte “in misura significativa”. Trattandosi quindi di un accordo plurilaterale, come risulta dalla stessa definizione resa dal citato art. 82-bis del Codice, non è utilizzabile ove il rapporto si esaurisca tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore
L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 82-bis chiarisce che “L’Accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti”.
Come chiarito infatti nelle stesse Linee guida, l’Accordo di collaborazione è munito di una propria autonomia causale rispetto al contratto di appalto, non ha effetti sostitutivi o integrativi dello stesso.
Le linee Guida forniscono inoltre indicazioni pratiche per la compilazione da parte delle S.A. della scheda elaborata per la piattaforma di monitoraggio prevista al comma 4 dell’art. 82-bis.

Il documento è articolato in sotto paragrafi relativi agli aspetti di maggiore interesse:
a. Per quali contratti è utile ricorrere allo strumento e quali valutazioni fare in tale ottica;
b. Come attivare l’Accordo di collaborazione;
c. Quali sono i contenuti necessari e quelli eventuali dell’Accordo di collaborazione
d. Quale rilievo e quale portata hanno i premi di accelerazione

Con riferimento al punto a) le Linee guida rimettono alla valutazione della S.A.; valutazione che dovrà essere svolta in considerazione della complessità dell’appalto (elemento oggettivo) e della sussistenza di una pluralità di soggetti (elemento soggettivo).
Con riferimento al punto b) l’Amministrazione dovrà inserire nei documenti di gara la dichiarazione di voler attivare l’accordo di collaborazione, nonché lo schema di tale accordo.
Con riferimento al punto c) in relazione alla disposizione di cui all’art. 82-bis, comma 1, le Linee guida  chiariscono che l’accordo è funzionale a regolare le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo.
In ordine all’ultimo punto, ovvero alle premialità, disciplinate dall’art. 3 dell’allegato II.6-bis, queste non sono alternative tra loro e pertanto le Stazioni appaltanti potranno prevederne più di una, anche al fine di assicurare meglio gli obiettivi dell’esecuzione.

Come riportato nelle Linee guida per il premio di accelerazione “Le premialità inserite nell’accordo non si pongono pertanto in alternativa al premio di accelerazione, ma costituiscono uno strumento complementare che può concorrere alla stessa finalità”

La stazione appaltante, pertanto, dovrà coordinare le due tipologie di premialità, evitando sovrapposizioni, ma utilizzandole in modo complementare così come indicato anche nelle relative Linee guida in materia di Accordi di collaborazione.

Poiché un elemento centrale dell’accordo è la promozione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), volti a prevenire e risolvere in modo collaborativo eventuali criticità. Qualora sia costituito un collegio consultivo tecnico, le parti devono attenersi alle sue determinazioni.

Il legislatore ha inoltre previsto un meccanismo di monitoraggio, infatti le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare gli accordi di collaborazione al Servizio contratti pubblici, che ne monitora gli effetti e riferisce periodicamente alla Cabina di regia del Codice Appalti.