L’INPS, con la Circolare n. 54 del 13 maggio 2026, fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (vedi nostra news del 17 marzo 2026 – “DL n. 25 del 27 febbraio 2026_Aiuti a imprese e lavoratori ciclone Harry – le novità di maggior interesse per il settore”), recante misure urgenti di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.

Ricordiamo che il provvedimento ha introdotto un nuovo strumento di tutela, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, finalizzato a garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore privato, inclusi quelli agricoli, colpiti dagli eventi alluvionali, che abbiano subito la sospensione dell’attività lavorativa o siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro a causa degli eventi alluvionali verificatisi nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 ).

Con messaggio n. 1272 del 14 aprile scorso l’Istituto ha già fornito istruzioni operative su termini e modalità di invio delle domande di accesso al suddetto ammortizzatore.

Quanto ai termini, l’Inps ha già comunicato che le istanze devono essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione del messaggio sopra citato (14 aprile 2026), entro il 31 maggio 2026. L’Istituto ha anche precisato che tale termine, in base al testo vigente dell’articolo 5 del DL n. 25/2026, non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di consentire una tempestiva erogazione della misura di sostegno ai lavoratori, l’Istituto ritiene opportuno che i datori di lavoro o gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

In sintesi la circolare fornisce indicazioni su:

Destinatari dell’ammortizzatore unico
Destinatari dell’ammortizzatore unico sono i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026:

  • sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa, poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sedi operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni alluvionatiindicati nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento e che, in conseguenza di tali eventi, hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati e che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro,a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nel suddetto Allegato n. 1.

La condizione impeditiva di recarsi al lavoro deve essere collegata:

  • a) a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
  • b) alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • c) alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • d) alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  • e) alle condizioni di salute di familiari conviventi;
  • f) a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

L’Inps precisa che, relativamente alla condizione di cui alla suddetta lettera a), i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda, devono indicare l’esistenza, nonché gli estremi del provvedimento normativo o amministrativo (ad esempio, decreto di stato di calamità, ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale.
In merito alle condizioni di cui alle lettere da b) a f), i datori di lavoro devono acquisire idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione che ha determinato l’impossibilità di recarsi al lavoro, dichiarando nella domanda di esserne in possesso.
Le predette documentazioni devono essere custodite dai datori di lavoro, anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni (cfr. articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008, e dall’articolo 5, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico
In merito l’Inps evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dell’articolo 5, comma 7, del DL n. 25/2026, il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015. Tale incompatibilità comporta che non possono fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei citati trattamenti.
I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), volessero optare per la nuova misura di sostegno in esame, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, possono richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale dell’INPS competente, l’annullamento dell’istanza originaria. L’annullamento può essere effettuato soltanto nel caso in cui l’istanza non sia stata ancora autorizzata.
Successivamente, i medesimi datori di lavoro devono presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno in argomento. Le Strutture territoriali dell’INPS, a loro volta, devono provvedere con la massima tempestività all’annullamento della domanda originaria, al fine di evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure.
Ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale. Resta ferma la facoltà di inviare un’informativa sindacale (anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa) alle RSA o alla RSU, ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico.
Inoltre, in caso di ricorso all’ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal medesimo decreto legislativo n. 148/2015.

Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico
Con riferimento alla durata della misura in argomento, l’articolo 5 del DL n. 25/2026 prevede, all’interno dell’arco temporale massimo indennizzabile, compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche. Si riportano di seguito quelle di interesse:

  • ai lavoratori subordinati del settore privato, ovunque risiedano e siano domiciliati, che lavorano presso datori di lavoro che hanno sedi operative o produttive in uno dei territori dei comuni indicati nel citato Allegato n. 1 e che sono o sono stati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di novanta giornate;
  • ai lavoratori subordinati del settore privato, che risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, e che sono o sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni indicati nel citato Allegato n. 1, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate.

Termini e modalità di invio delle domande
L’articolo 5, comma 9, del DL n. 25/2026 affida all’Istituto la disciplina in ordine a termini e modalità di gestione delle domande di accesso al nuovo ammortizzatore unico.
In proposito, l’Inps premette che la norma prevede che la domanda, finalizzata alla concessione della misura in argomento, deve essere presentata dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi comuni.
L’Istituto precisa, poi, che la misura in commento viene riconosciuta anche in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’Allegato n. 1, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione con sede in località diverse dai citati territori.
In analogia, la misura in argomento è riconosciuta in favore dei lavoratori distaccati che svolgevano o che svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive od operative del datore di lavoro distaccatario, ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’Allegato n. 1, ma sono formalmente alle dipendenze di datori di lavoro distaccanti aventi sedi in località diverse dai citati territori.
In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato/distaccato che, alla data del 18 gennaio 2026, risulta essere residente o domiciliato in uno dei territori dei comuni alluvionati e che è stato o è impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore/distaccatario, viene svolta all’interno o al di fuori dei territori dei comuni indicati nell’Allegato n. 1. L’Inps ricorda che, in tale ipotesi, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di quindici giornate.

Contribuzione figurativa
L’articolo 5 del decreto–legge n. 25/2026 prevede che la nuova misura di sostegno è correlata all’accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
L’Inps precisa che, considerato che tale misura di sostegno assume la natura di “ammortizzatore unico”, che si affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa è accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.

Istruzioni procedurali
La circolare riporta i codice evento istituiti nella procedura “OMNIA IS”, per i quali si rimanda alla circolare in esame

Modalità di trasmissione dei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41)
Come previsto dall’ articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 25/2026, l’integrazione al reddito è erogata esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari della misura.
Conseguentemente i datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità, pur tenendo conto delle particolarità in argomento.
In particolare, l’Istituto precisa che, nonostante l’ammortizzatore unico sia riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) devono essere comunque indicate le ore di sospensione da indennizzare nella giornata con evento “ISU”. Al fine di garantire che il lavoratore sia indennizzato per l’intera giornata lavorativa, le ore di sospensione da indicare devono corrispondere all’intero orario giornaliero di lavoro.
L’Inps comunica che eventuali ulteriori indicazioni operative sull’invio dei flussi di pagamento saranno fornite con successivo messaggio.

Monitoraggio
In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del DL n. 25/2026, le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.
L’Istituto provvede alle attività di monitoraggio nel rispetto del limite di spesa di cui sopra, fornendo i risultati della stessa al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti di autorizzazione adottati, l’Inps riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo massimo stanziato, l’Istituto stesso non procederà all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso all’ammortizzatore unico.

Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare in oggetto.