Contributo ANAC 2026 – Importi, esenzioni e modalità di versamento_Delibera n.524 del 22 dicembre 2025
- 10 Giugno 2026
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 112 del 16 maggio 2026, la Delibera ANAC N. 524 del 22 dicembre 2025, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione disciplina, per l’anno 2026, il contributo dovuto dalle Stazioni appaltanti, dagli operatori economici e dalle Società Organismo di Attestazione (SOA), in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2025.
La Delibera conferma l’obbligo contributivo per le procedure di affidamento di lavoro, servizi e forniture, nonché per le concessioni, definendo gli importi dovuti, le modalità di versamento e i relativi termini in funzione del valore stimato dell’appalto o della concessione.
Restano confermate alcune ipotesi di esenzioni, con particolare riferimento, con particolare riferimento alle procedure connesse agli interventi agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 e del 2017 e agli affidamenti disciplinati dal Regolamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per le procedure da svolgere all’estero.
Si richiama inoltre l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 giugno 2025, n. 6), secondo cui il mancato pagamento del contributo ANAC impedisce l’esame dell’offerta dell’operatore economico e, qualora il versamento non venga effettuato neppure a seguito di soccorso istruttorio, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
1. Soggetti tenuti al versamento
Sono tenuti al pagamento del contributo ANAC:
- Le Stazioni appaltanti, come individuate dall’Allegato I.1 del D. Lgs. m. 36/2023;
- Gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara;
- Le SOA di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.
Esenzioni
Sono esentate dal pagamento del contributo:
- Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla ricostruzione pubblica e privata conseguente agli eventi sismici del 2016 e del 2017;
- Le procedure disciplinate dal D.M. MAECI n. 192/2017 relative agli affidamenti da eseguire all’estero.
Ai fini dell’ottenimento dell’esenzione, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà trasmettere apposita richiesta tramite PEC all’ANAC entro quindici giorni dalla pubblicazione della procedura, utilizzando la modulistica predisposta dall’Autorità.
Per le procedure in house il contributo resta dovuto esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Importi del contributo
Il contributo è determinato in relazione al valore stimato dall’appalto o dalla concessione, secondo le fasce previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023.
Di seguito gli importi dovuti da Stazioni Appaltanti/Operatori Economici in relazione al valore stimato dell’appalto o della concessione:

Per le SOA il contributo è fissato nella misura del 2% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Nel caso di procedure suddivise in lotti, il contributo deve essere calcolato con riferimento al valore stimato di ciascun lotto. Gli operatori economici sono tenuti al versamento esclusivamente per il lotto o i lotti per i quali presentano offerta.
3. Modalità di versamento e termini
Le Stazioni appaltanti effettuano il pagamento tramite il Portale dei Pagamenti ANAC, che consente di raggruppare le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento.
Per ciascun raggruppamento viene generato il relativo avviso pagoPA, da corrispondere secondo le modalità rese disponibili dalla piattaforma.
Gli operatori economici devono effettuare il versamento quale requisito di ammissibilità alla procedura di gara. Il pagamento deve essere eseguito attraverso il Portale ANAC e comprovato al momento della presentazione dell’offerta.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento comporta l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.
Le SOA sono tenute al versamento entro novanta giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio finanziario.
È ammessa la rateizzazione secondo le modalità previste dall’Autorità, fermo restando l’obbligo di completare il pagamento entro il 31 dicembre 2026.
4. Mancato pagamento e rimborsi
Ol mancato pagamento del contributo da parte delle Stazioni appaltanti e delle SOA comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva, con applicazione degli interessi legali e delle ulteriori somme previste dalla normativa vigente.
Analoga procedura trova applicazione in caso di mancato versamento dell’uno per mille dovuto in relazione ai lodi arbitrali.
I versamenti effettuati in misura superiore al dovuto, nonché quelli non dovuti, possono essere oggetto di rimborso previa presentazione di apposita istanza tramite il Portale dei Pagamenti ANAC, corredata dalla documentazione richiesta.
5. Entrata in vigore
La Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.






