D.A. 25/GAB Assessorato dei beni culturali e dell’identità Siciliana – Modifiche alle N.T.A. Piani Paesaggistici
- 1 Luglio 2026
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Pubblicato, sulla G.U.R.S. Parte I del 26 giugno 2026, n. 28, il D.A. n. 25 GAB del 10 giugno 2026 Assessorato dei beni Culturali e dell’identità Siciliana di modifica delle Norme di Attuazione dei Piani Paesaggistici Regionali adottati e approvati.
In particolare l’allegato A di cui all’art. 1 del decreto sostituisce integralmente le disposizioni contenute nell’art. 20 del Titolo IIII “Norme per i paesaggi locali” e il primo articolo del Titolo V “interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”, dei Piani paesaggistici vigenti ed approvati (Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani) e adottati (Catania, Enna e Messina).
Come si legge dai considerato e prese d’Atto, il decreto è stato assunto sulla base di pareri e proposte fornite dalla Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio, ricostituita con D.A. n. 54/GAB del 18/04/2023, all’Assessorato Regionale Beni Culturali, per un triennio, ai fini dell’approvazione dei Piani Paesaggistici compresi negli ambiti di cui alle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, redatti ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004 dall’Amministrazione dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
In particolare l’Osservatorio:
- ha rilevato la necessità di emendare alcune parti dell’apparato normativo del Piano, in particolare riferite al Titolo III art. 20 “Articolazione delle norme” e al Titolo V limitatamente agli “Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”, al fine di espungere riferimenti a provvedimenti legislativi abrogati e/o modificati e di fornire chiarimenti, per non ingenerare dubbi interpretativi, su talune questioni quali:
- l’uso della variante ordinaria nei territori con livello di tutela 2;
- la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni nei territori con livello di tutela 2;
- il regime normativo di livello di tutela 1 da attribuire alle aree densamente edificate e sottoposte dai Piani urbanistici a Zone di tipo A e B;
- ha ipotizzato per le Aree di Recupero di dividere in due grandi famiglie i progetti assentibili in queste aree: una tipologia con approccio pianificatorio di competenza dei Comuni che riguarda aree ampie e una categoria di interventi di scala minore articolati per comparti che possano essere direttamente proposti da soggetti privati e assentiti dalla competente Soprintendenza;
- ha ritenuto di attribuire il livello di tutela 1, oltre che alle zone classificate negli strumenti urbanistici vigenti come A e B, anche alle zone classificate come C e D, come ivi perimetrate, limitatamente alle parti interessate da piani attuativi già convenzionati alla data di adozione del piano paesaggistico;
- ha proposto una revisione del Titolo V nella parte riguardante gli “interventi di rilevante trasformazione del paesaggio” punto c) “impianti tecnologici”
- ha espresso parere favorevole rispetto all’inserimento nella norma generale di un’ulteriore specifica alle aree ex ASI – oggi IRSAP, affinchè, alla stregua delle altre zone D, tali aree rientrino tra quelle che, eventualmente gravate dai livelli 2 o 3 di tutela, siano da considerarsi soggette a livello di tutela 1, così come perimetrate alla data di adozione dei Piani Paesaggistici. Sono fatte salve le disposizioni relative ai paesaggi locali per le quali la competente Soprintendenza riterrà di dover confermare quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali di cui al presente Titolo III;
- ha stabilito che, al fine di dare nuovo valore alle aree degradate, quali ad esempio cave non più in esercizio e discariche dismesse, gli interventi dovranno fare espresso riferimento alle tecniche dettate dall’ingegneria naturalistica. Sono escluse nuove attività estrattive, ad eccezione di quelle provvisorie e limitate nel tempo, strettamente finalizzate alla messa in sicurezza dei siti e alla realizzazione del recupero paesaggistico-ambientale.
Il decreto (art. 5 del D.A. 25/GAB) dispone inoltre, per i Piani Paesaggistici in regime di adozione e salvaguardia, la pubblicazione dello stesso per 90 giorni presso l’albo pretorio dei comuni interessati.
L’art. 6 del D.A. 25/GAB dispone il deposito del decreto presso le Soprintendenze e presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Per quanto non modificato con il decreto in commento sono integralmente confermati i contenuti dei Piani Paesaggistici.
Per completezza di informazione si comunica che la proposta del Piano Paesaggistico della Provincia di Palermo è stata formalmente adottata dalla Regione Siciliana con il Decreto Assessoriale n. 24 del 10 giugno 2026, pubblicato sul sito della Regione Siciliana.
Il suddetto decreto dispone altresì la pubblicazione, per novanta giorni, dei relativi elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi del Piano Paesaggistico stesso, così come approvati nella seduta plenaria del 21/04/2026 dall’Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, negli Albi pretori dei comuni interessati. Della pubblicazione dell’avvenuta adozione verrà dato Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Decreto Assessoriale 25/GAB.







