Con la Decisione del Consiglio dell’Unione europea n.1728 del 10 luglio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 15 luglio 2026, è stata definitivamente confermata l’ulteriore proroga del meccanismo dello split payment sino al prossimo 30 giugno 2029, con efficacia continuativa a decorrere dal 1° luglio 2026, senza alcuna interruzione rispetto al precedente regime.

Si fa seguito la nostra precedente news del 1° luglio u.s. “Split Payment – Comunicato MEF: proroga il meccanismo al 30 giugno 2029”

Come noto, il meccanismo dello split payment, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (art.17-ter del D.P.R. 633/1972). Il cedente/prestatore emette pertanto la fattura secondo le modalità ordinarie, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario.

Trattandosi di una deroga alle ordinarie regole IVA, l’applicazione dello split payment è subordinata a una specifica autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea. In tale contesto si inserisce la Decisione n. 1728/2026, che, come anticipato dal MEF con il Comunicato Stampa del 30 giugno scorso, autorizza l’Italia a mantenere il regime speciale per il periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2029, in continuità con le precedenti autorizzazioni comunitarie (tra cui la Decisione n. 2017/784).

Oltre a confermare la proroga della misura, la Decisione del Consiglio pone una serie di condizioni allo Stato Italiano, che dovrebbe:

  • rafforzare e sfruttare appieno gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA e se necessario introdurne di nuovi, per evitare la necessità di un’ulteriore proroga dello split, tenuto conto che le deroghe alle norme generali in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza;
  • presentare, entro il 30 settembre 2027, una relazione relativa all’impatto sui rimborsi IVA nei confronti dei soggetti ai quali si applica la scissione dei pagamenti, comprensiva anche del tempo medio necessario per i rimborsi stessi, nonché della valutazione di efficacia dello “split payment” al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

A tal fine, la medesima relazione dovrebbe includere un elenco delle misure adottate in chiave antievasione, con la relativa data di entrata in vigore.

Inoltre, il Consiglio prende atto che, seppur l’Italia si sia impegnata più volte a non chiedere all’UE il rinnovo del meccanismo, quest’ultimo viene considerato ancora una misura molto efficace di contrasto all’evasione IVA, che agisce in maniera complementare allo strumento della fatturazione elettronica obbligatoria.

In ogni caso, si ricorda che, facendo seguito all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente questo meccanismo, dal 1° luglio 2025 sono state escluse dall’ambito applicativo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.