Con la nota n. 4634 del 24 giugno 2026, INL ha fornito le prime indicazioni alle Commissioni di recupero crediti della patente di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, in attuazione dell’art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026.

Vi informiamo altresì che INL ha inoltre ha pubblicato sul proprio sito il modulo Istanza recupero crediti decurtati – Patente a crediti (art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024)

Alla luce della suddetta nota, il Formedil Italia con circolare n. 53/2026,  oltre a diffonderne i contenuti, rende noto agli Enti bilaterali (Enti Unificati, Cpt, Scuole edili) di aver predisposto un modello di attestato valido ai fini del recupero dei crediti.

In sintesi i contenuti della circolare di Formedil Italia, resi alla luce della nota INL n. 4634 citata.

Composizione della Commissione
La Commissione territoriale è composta dai rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL. Alle sedute sono invitati inoltre un rappresentante della ASL competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
La ASL competente è individuata con riferimento alla sede legale dell’impresa; il Direttore della DIL richiede il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il RLST è individuato richiedendo il nominativo all’Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, indicato dall’impresa nell’istanza di recupero crediti.
Qualora l’impresa non aderisca ad alcun Organismo Paritetico, non è prevista la partecipazione del RLST.
Il calendario delle sedute è definito tenendo conto, ove possibile, del settore produttivo dell’impresa o del lavoratore autonomo interessato.

Modalità di recupero crediti
La Commissione valuta le richieste considerando due elementi principali:

  • formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza;
  • investimenti finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Formazione
La formazione è ulteriore rispetto a quella obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non ne costituisce aggiornamento.
I percorsi formativi devono rispettare i seguenti criteri:

  • soggetti formatori: individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’Accordo Stato Regioni previsto dalla Legge n. 198/2025;
  • erogazione: in presenza e/o videoconferenza sincrona (in questo ultimo caso laddove ritenuto incompatibile dalla Commissione rispetto agli scopi formativi);
  • massimo 30 partecipanti;
  • contenuti, indicati dalla Commissione, in linea con le violazioni che hanno portato alla decurtazione dei crediti;
  • docenti in possesso dei requisiti del D.I. 6 marzo 2013.

Al termine del percorso formativo, il soggetto formatore rilascia un unico attestato per ciascun corso.
L’attestato dovrà riportare almeno i seguenti elementi:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante (nome, cognome e codice fiscale);
  • tipologia del corso e relativa durata;
  • modalità di erogazione del percorso formativo (presenza e/o videoconferenza sincrona);
  • esplicita indicazione “Valido ai fini del recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008“.
  • data e luogo di svolgimento.
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suo incaricato;

Ai fini del riconoscimento dei crediti, il soggetto formatore dovrà altresì attestare che:

  • il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma;
  • sia stato effettuato il test di verifica dell’apprendimento con almeno il 70% delle risposte corrette.

La durata del percorso è stabilita in funzione della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse.
Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30-crediti rimanenti) x un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. Tale moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie.
Per quanto riguarda i crediti da attribuire, l’INL prevede un rapporto di 0,25 crediti per ogni ora di formazione, con arrotondamento al numero intero per difetto. Il recupero può avvenire progressivamente attraverso più moduli formativi.
Su richiesta dell’impresa e del lavoratore autonomo la Commissione si riunisce per riconoscere i crediti maturati in ragione della formazione effettuata e dei moduli formativi conclusi.

Investimenti
La nota INL individua le categorie di investimenti utili ai fini del recupero dei crediti:

  1. Sistemi di rilevamento ambientale, come ad esempio:
  • sensori per rumore, radiazioni, temperatura, gas tossici e ossigeno;
  • monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
  1. DPI o abbigliamento da lavoro intelligente, come ad esempio:
  • dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti).

Non è sufficiente il mero acquisto dei DPI: l’impresa deve dimostrarne anche l’effettivo utilizzo mediante evidenze documentali della formazione e, ove previsto, dell’addestramento dei lavoratori ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008.

  1. Tecnologie per la sorveglianza sanitaria, come ad esempio:
  • cartelle sanitarie elettroniche;
  • sistemi di tracciamento dell’esposizione a sostanze pericolose.
  1. Robotica e automazione, come ad esempio:
  • sistemi robotici per operazioni pericolose (esempio saldatura, movimentazione materiali tossici, ecc);
  • utilizzo di droni in attività o contesti ad alto rischio (esempio monitoraggi, ispezioni, campionamenti).
  1. Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive, come ad esempio:
  • adozione di sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (esempio simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

Sono considerati validi anche gli investimenti realizzati con il contributo di finanziamenti pubblici (ad esempio quelli ottenuti partecipando al bando ISI).

Il recupero dei crediti può avvenire progressivamente attraverso un programma di investimenti articolato per stati di avanzamento.

Istruttoria
L’impresa o il lavoratore autonomo che intenda recuperare i crediti della patente presenta apposita istanza alla Commissione territoriale competente, illustrando la proposta in relazione ai crediti decurtati, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È possibile richiedere un confronto con la Commissione.
L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro presso il quale è istituita la Commissione competente, anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza dell’impresa o del lavoratore autonomo.

L’attribuzione dei crediti può avvenire secondo quanto riportato nella tabella:

Tipologia investimento Crediti
Investimenti compresi tra € 5.000 – € 25.000 1
Investimenti compresi tra € 25.000,01 – € 50.000 3
Investimenti compresi tra € 25.000,01 – € 50.000 6

Alla luce delle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Formedil Italia invita quindi gli Enti Bilaterali a:

  • predisporre specifici corsi dedicati al recupero dei crediti;
  • mantenere tali percorsi distinti dalla formazione obbligatoria;
  • adeguare attestati, registri e modulistica;
  • conservare la documentazione relativa a frequenza, verifica finale e rilascio attestati;
  • promuovere l’utilizzo di metodologie immersive e simulatori.