Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.234 dell’8 ottobre 2026 è stato pubblicato il Decreto Legge 8 ottobre 2026, n. 177 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”.

Il DL introduce alcune importanti semplificazioni di diretto interesse per il settore delle costruzioni, a partire dalla gestione delle terre e rocce da scavo, tema sul quale l’ANCE è da tempo impegnata nel confronto con le istituzioni.

Il decreto, entrato in vigore il 9 ottobre 2026 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U) – è stato già trasmesso alla Camera dei Deputati ed assegnato alla Commissione VIII Ambiente in sede Referente, per l’avvio dell’iter di conversione in legge previsto entro il 7 dicembre 2026.

Di seguito, si riepilogano, in sintesi, le principali disposizioni di interesse per il settore contenute nel decreto:

Disposizioni urgenti in materia di economia circolare [art. 4, comma 1, lett. b) DL 177/2026]
L’art. 4, comma 1, lett. b) introduce nel D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente), dopo l’art. 185-bis, il nuovo articolo 185-ter volto a disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti ovvero prodotte nell’ambito di cantieri puntuali.
Il nuovo articolo 185-ter del D.lgs. 152/2006:

  • nel caso delle terre e rocce da scavo (identificate dai codici EER 17.05.04 o 17.05.03*) conferma il limite di 4.000 metri cubi complessivi di deposito temporaneo dei rifiuti, dei quali non più di 800 costituiti da rifiuti pericolosi [art. 185-ter, comma 1 D.Lgs.152/2006]

La soglia quantitativa, molto più alta rispetto al limite generale di 30 metri cubi previsto per il deposito temporaneo dei rifiuti, era già contenuta nel DPR 120/2017, ma viene ora inserita direttamente nel Codice dell’ambiente (art. 185-ter), rendendo più stabile e certo il quadro normativo di riferimento.

  • consente, per quantitativi di materiale derivante da scavi fino a 20 mc, il riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo nello stesso sito in cui sono state prodotte, senza la necessità di effettuare la preventiva caratterizzazione ambientale.

A tal proposito, la disposizione introduce una definizione normativa di “cantiere puntuale”, individuandolo nel cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La disposizione prevede, inoltre, che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina sia attestata dalla documentazione di esecuzione dei lavori [art. 185-ter, comma 2 D.Lgs.152/2006]
La misura, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto, rappresenta una significativa semplificazione per molti cantieri, soprattutto per quei lavori la cui tipologia e durata non hanno finora consentito di conciliare i tempi delle analisi con quelli delle lavorazioni, portando spesso a gestire come rifiuti materiali che avrebbero potuto essere reimpiegati nello stesso sito.

  • esclude dall’applicazione della disciplina semplificata sopra richiamata le terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nelle attività di scavo meccanizzato o tradizionale. Sono, altresì, escluse le terre e rocce da scavo provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché quelle derivanti da scavi eseguiti per la rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione [art. 185-ter, comma 3 D.Lgs.152/2006.]

Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l’area denominata «Terra dei fuochi» [art. 5, comma 1, lett. a) e lett. c) DL. 177/2026]
L’art. 5 comma 1, lett. a) introduce novità rilevanti sul fronte delle bonifiche, con l’obiettivo di superare situazioni di stallo che spesso rallentano il risanamento e il recupero delle aree, apportando modificazioni all’art. 244 del D.Lgs. 152/2006.
Viene, infatti, fissato a 150 giorni il termine massimo entro il quale la Provincia deve individuare il responsabile della contaminazione e adottare la relativa ordinanza [art. 244, comma 3 D.Lgs.152/2006]
Se la Provincia non provvede la Regione assegna un ulteriore termine (30 giorni), trascorso il quale interviene direttamente con il supporto tecnico del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) [art. 244, comma 4-ter D.Lgs.152/2006]
L’art. 5 comma 1, lett. c) interviene eliminando dalla tabella delle concentrazioni soglia di contaminazione alcuni parametri (ferro e manganese) che possono essere presenti nelle falde anche per cause naturali [tabella 2 dell’allegato 5 al Titolo V alla Parta quarta del D.Lgs. 152/2006]
La modifica può contribuire a limitare i molti casi in cui la sola presenza di tali elementi, spesso riconducibile alle caratteristiche naturali dei terreni e delle falde, determini automaticamente l’attivazione di procedure di bonifica.

Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali [art. 1, comma 1, lett. a) DL. 177/2026]
L’art. 1, comma 1, lett.a) introduce alcune modifiche puntuali all’art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS), con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, accelerare le istruttorie e assicurare maggiore certezza ai tempi di realizzazione degli interventi strategici.
In particolare, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC – istituita, dal comma 2-bis del citato articolo 8 – vengono affidate anche le verifiche di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di sua competenza.