Si segnala la sentenza n. 29605 del 5 agosto 2026, con la quale la IV sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità in materia di salute e di sicurezza nei cantieri, soffermandosi, in particolare, sugli obblighi gravanti sull’impresa affidataria (general contractor) e sull’impresa esecutrice nell’ambito dei rapporti di subappalto.

La vicenda nasce da un infortunio mortale verificatosi durante lavori di rimozione di coperture in cemento-amianto e installazione di pannelli fotovoltaici. Un lavoratore, dipendente di un’impresa subappaltatrice, mentre operava sulla copertura di un capannone, precipitava al suolo a seguito del cedimento di un lucernaio, in un’area priva di adeguate protezioni contro il rischio di caduta dall’alto.

L’aspetto centrale emerso dall’istruttoria e valorizzato dai giudici è la totale assenza di misure di prevenzione collettiva (come parapetti perimetrali, reti anticaduta sotto la copertura, tavole di camminamento o segnalazioni dei punti fragili del tetto. Inoltre, è emersa una gestione “informale” e accelerata del cantiere, con l’avvio delle lavorazioni in assenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) definitivo e di un coordinatore effettivamente operativo prima dell’inizio delle attività. Uno dei nodi centrali della sentenza riguarda l’estensione della responsabilità del legale rappresentante dell’impresa affidataria.

La difesa sosteneva che, trattandosi di una società di servizi (un general contractor) che aveva subappaltato l’intera opera ad altre aziende e che non aveva dipendenti propri sul posto, l’amministratore non fosse a conoscenza dell’avvio effettivo del cantiere.

Tuttavia, La Suprema Corte ha respinto questa tesi, ribadendo che gli articoli 26 e 97 del D.lgs. n. 81/2008 impongono all’impresa affidataria precisi obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento. L’affidamento in subappalto non spoglia l’affidataria dei suoi doveri di controllo sull’organizzazione generale del cantiere. Infatti, la Corte ha definito come “macroscopica negligenza” il comportamento del general contractor che, a fronte di scadenze stringenti (legate agli incentivi statali per il fotovoltaico) e di una catena di subappalti opaca (con subappaltatrici prive di dipendenti o non autorizzate alla bonifica dell’amianto), si sia completamente disinteressato dell’effettivo stato del cantiere e della verifica della congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) prima dell’inizio dei lavori.

La Suprema Corte, nel rigettare i ricorsi proposti dai legali rappresentanti dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice, ha confermato le rispettive responsabilità per omicidio colposo, chiarendo il perimetro degli obblighi prevenzionistici riconducibili alle diverse posizioni di garanzia.

Con riferimento all’impresa affidataria, i giudici hanno ribadito che il ricorso al subappalto, anche quando riguarda l’intera esecuzione materiale delle lavorazioni, non determina il venir meno degli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento previsti da D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all’art. 97. Tali obblighi permangono anche qualora l’impresa affidataria non disponga di propri lavoratori in cantiere e non intervenga direttamente nell’esecuzione delle opere, dovendo comunque assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, un’effettiva attività di controllo sull’organizzazione della sicurezza e sulla congruenza dei piani operativi delle imprese esecutrici.

La Corte ha, inoltre, precisato che l’eventuale autonomia organizzativa del subappaltatore non esclude la concorrente responsabilità dell’impresa affidataria, qualora quest’ultima abbia omesso di adempiere ai propri obblighi prevenzionistici in relazione a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili.

Quanto all’impresa esecutrice, la Cassazione ha riaffermato la responsabilità del datore di lavoro nella concreta predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, nella formazione e informazione dei lavoratori e nella vigilanza sull’effettiva applicazione delle disposizioni di sicurezza.

In tale prospettiva, la mera predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) non è sufficiente ad assolvere gli obblighi datoriali, essendo necessario verificarne la concreta attuazione e garantire che le lavorazioni si svolgano in condizione di sicurezza.

La pronuncia chiarisce altresì, che l’eventuale condotta imprudente del lavoratore non è, di per sé, idonea a escludere la responsabilità datoriale, qualora il comportamento si inserisce nell’ambito delle mansioni affidate e dei rischi tipici dell’attività lavorativa.

Alla luce dei principi richiamati, la sentenza evidenzia l’importanza di assicurare, prima dell’avvio delle lavorazioni, il completamento degli adempimenti prevenzionistici previsti dalla normativa, nonché di garantire un coordinamento effettivo tra tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.

In particolare, assume rilievo la necessità di verificare la corretta organizzazione del cantiere, la congruenza dei piani di sicurezza, l’effettiva predisposizione delle misure di protezione e la gestione dei rischi derivanti sia dalle singole lavorazioni sia dall’ambiente di lavoro complessivamente considerato.

La pronuncia ribadisce, pertanto, che l’esternalizzazione delle lavorazioni non comporta un automatico trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza, permanendo a capo a ciascun soggetto agli obblighi connessi alla propria posizione di garanzia, il cui eventuale inadempimento può determinare una responsabilità concorrente in caso di infortunio.