Con una recentissima sentenza del TAR Lombardia-sezione staccata di Brescia­ dell’ 08.02.2022, n. R.G. 00112 (vedi sotto),  il giudice amministrativo, coerentemente all’orientamento espresso in materia, ha ribadito il principio in base al quale le norme comunitarie, essendo di rango superiore a quello della normativa nazionale,  vanno applicate non solo dal giudice nazionale adito, ma anche dagli apparati amministrativi.

Ciò si traduce quindi in un potere-dovere da parte anche dei funzionari delle stazioni appaltanti a disapplicare le norme nazionali in contrasto con il dritto comunitario, soprattutto se tale conflitto è stabilito da una fonte univoca, quale appunto le sentenze della Corte di Giustizia Europea, poiché  la disapplicazione è un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per gli apparati amministrativi che, attraverso i suoi funzionari, siano chiamati ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro – unitario (al riguardo, cfr. ex multis CGUE, 22 giugno 1989, C-103/88 e 24 maggio 2012, C-97/11; Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 1989 n. 232; Cons. Stato, VI, 23 maggio 2006 n. 3072; VI, 7874/2019;  V, 5 marzo 2018, n. 1342)

TAR_Brescia_112_2022