
Legge di conversione n. 80/2025 del decreto-legge 48/2025 cd. DL Sicurezza – Modifiche alle disposizioni in materia di documentazione antimafia
- 13 Giugno 2025
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 131 del 9 giugno 2025 la legge 9 giugno 2025, n. 80 di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, in vigore dal 10 giugno 2025.
Di seguito le previsioni di interesse per i lavori pubblici:
L’articolo 3, comma 1, lett. a) e b), apporta modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia all’art. 85, introducendo il nuovo art. 94.1.
In particolare:
Ampliamento dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
Art. 3 comma 1 lett. a): l’intervento normativo riguarda l’articolo 85, relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia ed amplia la platea, includendo espressamente anche i contratti di rete tra le aggregazioni di imprese tenute alla documentazione antimafia.
Il comma 2 dell’art. 85 del codice individua, infatti, i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese.
La modifica introdotta dalla disposizione in commento è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all’organo comune.
Limitazione divieti e decadenze per le imprese individuali sottoposte a misure di prevenzione
Art. 3 comma 1 lett. b): introduce nel codice delle leggi antimafia l’articolo 94.1.
La nuova disposizione, relativamente alle imprese individuali, prevede che il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia. L’esclusione ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.
Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 94.1, la mancanza dei mezzi di sostentamento è accertata, su documentata istanza del titolare dell’impresa individuale, all’esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell’articolo 903 del codice antimafia. L’esclusione ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.
Il comma 3 del medesimo art. 94.1 prevede che il prefetto, disponendo le esclusioni di cui al comma 1, possa prescrivere all’interessato una o più delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis, c. 1 e 2, del codice antimafia. In tal caso si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo art. 94-bis.
Il comma 4 del nuovo art. 94.1 prevede, infine, che le disposizioni di cui al medesimo art. 94.1 non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 67, comma 8, del codice antimafia.
Il citato art. 67, comma 8, del codice antimafia richiama i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale (Truffa), commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).