La Commissione europea il 22 ottobre u.s., con tre distinti regolamento delegati (UE), pubblicati sulla GUUE del 23 ottobre 2025 serie L, ha modificato le soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici previste all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Le nuove soglie si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026 e avranno validità per il biennio 2026-2027.

Per effetto dei citati regolamenti, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

SETTORI ORDINARI

(Si veda Regolam. Comm. UE 22/10/2025, n. 2152 che modifica gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari)

Art. 4.

  • euro 5.404.000 (fino al 31.12.2025 € 5.538.000) per gli appalti pubblici di lavori
  • euro 140.000 (fino al 31.12.2025 € 143.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE
  • euro 216.000 (fino al 31.12.2025 € 221.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE

Art. 13.

  • euro 5.404.000 (fino al 31.12.2025 € 5.538.000) per gli appalti pubblici di lavoro sovvenzionati da amministrazioni aggiudicatrici in misura superiore al 50% e il cui valore stimato sia pari o superior al suddetto importo e che comportino una delle seguenti attività: art. 13, comma 1, lettera a) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II della Direttiva; art. 13, comma 1, lettera b) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi.
  • euro 216.000 (fino al 31.12.2025 € 221.000) per gli appalti pubblici di servizi sovvenzionati da amministrazioni aggiudicatrici in misura superiore al 50% e il cui valore stimato sia pari o superior al suddetto importo e che siano connessi agli appalti di lavoro di cui alla lettera a dell’art. 13, primo comma, sopra riportato.

SETTORI SPECIALI

(Si veda Regolam. Comm. UE 22/10/2025, n. 2150 che modifica l’art. 15 della Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali – Gas, energia termica, elettricità, servizi di trasporto, servizi postali, settore dei porti e degli aeroporti)

  • euro 5.404.000 (fino al 31.12.2025 € 5.538.000) per gli appalti pubblici di lavori.
  • euro 432.000  (fino al 31.12.2025 € 443.000) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.

CONCESSIONI 

(Si veda Regolam. Comm. UE 22/10/2025, n. 2151 che modifica l’art. 8 della Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni)

  • euro 5.404.000 (fino al 31.12.2025 € 5.538.000)