Pubblicata sul S.O. n.42 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio scorso. Tra le numerose misure introdotte, il provvedimento reca anche disposizioni di carattere ambientale, con particolare riferimento alla tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), alla gestione delle terre e rocce da scavo, al contrasto dell’inquinamento ambientale, la scarsità idrica e la qualità delle acque.

In particolare, la legge in commento (di cui si riportano stralci in allegato), reca le seguenti misure:

TERRE E ROCCE DA SCAVO
[art. 1, comma 829]
Il comma 829 modifica l’art. 48 del D.L. 13/2023 (convertito dalla L. 41/2023), estendendo l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo anche:

  • ai residui di lavorazione di materiali lapidei,
  • alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto,
  • ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.

Tale intervento normativo consente di superare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio n. 327/2025, reso lo scorso aprile sul nuovo schema di regolamento sulle Terre e rocce da scavo, destinato a modificare la disciplina attualmente in vigore in materia (DPR 120/2017).

RENTRI
[art. 1, comma 789]
Il comma 789 modifica l’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006, riduce la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (Registro nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti).
In particolare, viene escluso espressamente l’obbligo di iscrizione per:

  • I consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
  • I produttori di rifiuti esonerati dalla tenuta del Registro C/S (art. 190, comma 5, D.lgs. 152/2006);
  • I produttori di rifiuti che adempiono agli obblighi ambientali attraverso la conservazione del FIR o del documento di conferimento al circuito organizzato di raccolta (art. 190, comma 6, lgs. 152/2006).

QUALITA’ DELLE ACQUE – PFAS
[art. 1, commi 622-623]
Il comma 622 dispone il differimento di sei mesi dell’applicazione del valore di parametro relativo alla “somma di 4 PFAS” previsto dalla normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”). Fino alla scadenza di tale termine, alcune specifiche sostanze, indicate al successivo comma 623, non saranno considerate nel calcolo del limite, rendendo così più graduale l’entrata in vigore delle nuove regole.

INQUINAMENTO AMBIENTALE – SCREENING SANITARIO

[art. 1, commi 954-956]
I commi 954-956 autorizzano una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all’inquinamento ambientale, con l’obiettivo di individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare interventi di prevenzione, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche.

I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

SCARSITA’ IDRICA
[art. 1, commi 608-611]
I commi da 608 a 611 intervengono sulla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità).

Nel dettaglio si prevede:

  • l’individuazione, con provvedimento commissariale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, degli interventi urgenti, per la realizzazione dei quali è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026 (comma 608, lett. a));
  • la proroga di due anni del termine ultimo di durata dell’incarico del Commissario, vale a dire fino al 31 dicembre 2027 (comma 608, lett. b), con conseguente autorizzazione di spesa di 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027 a copertura dei maggiori oneri che ne derivano (comma 609);
  • la modifica dei compiti attribuiti al Commissario, con il rafforzamento del ruolo di coordinamento e la soppressione delle attività di acquisizione dati e monitoraggio (comma 608, lett. b), n. 2)).

I commi 610 e 611 rinnovano, anche per gli anni 2026 e 2027, l’autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta, per gli anni 2024-2025, per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l’esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.