DL n. 42 del 3 aprile 2026 (Decreto Carburanti bis): disposizioni in materia di credito d’imposta Transizione 5.0 e contributo per il fotovoltaico
- 10 Aprile 2026
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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.78 del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il Decreto Legge 3 aprile 2026, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche’ in favore delle imprese” (cd. Decreto Carburanti-bis), entrato in vigore il 4 aprile 2026.
Per quanto di interesse per il settore, si segnala che il DL introduce rilevanti modifiche all’art.8 del DL. 38/2026 ampliando le misure di sostegno economico a favore delle imprese.
In precedenza, l’art. 8 del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (cd. Decreto Fiscale) – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 27/03/2026 – aveva riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% di quello originariamente spettante, in favore delle imprese che, pur avendo effettuato investimenti di innovazione tecnologica ed efficientamento energetico agevolabili ai fini della Transizione 5.0 entro il 31 dicembre 2025, non avevano potuto beneficiare del credito d’imposta per esaurimento dei fondi.
A seguito del positivo esito del tavolo di confronto attivato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con le associazioni di categoria, tra cui anche ANCE, il DL in esame è intervenuto in modo significativo sulla disciplina.
In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a), punto 1) ha integralmente sostituito l’art. 8, comma 1 del DL 38/2026, elevando la misura del credito dal 35% all’89,77% dell’importo richiesto (c.d. Credito di imposta Transizione 5.0).
La misura del credito d’imposta pari al 89,77%, applicabile per il 2026, riguarda gli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e le spese di formazione del personale, con le seguenti condizioni di accesso:
- Trasmissione delle comunicazioni di prenotazione del beneficio nel periodo 7–27 novembre 2025
- Verifica da parte del GSE della correttezza delle comunicazioni e dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione fiscale
- Comunicazione del GSE, entro il 30 aprile 2026, dell’importo del credito d’imposta utilizzabile, previa informativa all’Agenzia delle Entrate comunicazione (ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DL. 38/2026)
- utilizzo del credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24, decorsi 5 giorni successivi al nulla osta del GSE e comunque entro il 31 dicembre 2026
A tal fine, a copertura della misura, lo stanziamento complessivo viene aumentato da 537 milioni di euro (importo stanziato dal precedente Decreto Fiscale) a 1.302,3 milioni di euro.
Il credito d’imposta pari all’89,77%, riconosciuto dal Dl in esame, così come previsto ai sensi dell’art.8, comma 3 del DL. 38/2026, non è soggetto:
- al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln euro);
- al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.
In aggiunta al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 1, comma 1, lett.a), punto 3) ha introdotto un contributo finanziario pari a 197,7 milioni di euro per il triennio 2026–2028 (limite max di 57.7 mln per il 2026, 80 mln per il 2027, 60 mln per il 2028) (cd. Contributo finanziario per il fotovoltaico), riconosciuto in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in:
- impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo
- sistemi di accumulo dell’energia prodotta
Tali investimenti devono essere stati effettuati entro il 31 dicembre 2025 ed essere stati oggetto delle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre 2025. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Con il medesimo contributo finanziario sono inoltre agevolabili le spese sostenute per:
- le certificazioni della documentazione contabile connesse agli investimenti Transizione 5.0;
- le certificazioni necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici e la conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.
Il contributo per ciascuna istanza, non può eccedere l’importo del credito d’imposta Transizione 5.0 richiesto con le comunicazioni presentate sempre entro il 27 novembre 2025 per le medesime spese.
Con apposito decreto, il MIMIT definirà le modalità operative di erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE in merito alle spese sostenute.







