DL Lavoro 2026 – TFR al Fondo di Tesoreria – Inps, msg. n. 1511/2026 – Nota Ance commento Circ. Inps 12/2026
- 15 Maggio 2026
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Con il messaggio n. 1511/2026, l’INPS fornisce le indicazioni operative in merito alla proroga del termine di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria recentemente introdotta dal DL n. 62/2026 (c.d. DL Lavoro; vedi nostra comunicazione del 5 maggio scorso “DL Lavoro 62/2026: le novità di interesse per il settore – NOTA ANCE di approfondimento”).
Si ricorda che l’art. 16 del DL Lavoro, in vigore dal 1° maggio scorso, dispone che per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2026 (vedi nostra comunicazione del 23 gennaio 2026) i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.
L’Inps chiarisce che tale articolo dispone una proroga dei termini in favore dei datori di lavoro che, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, risultano tenuti per la prima volta all’assolvimento dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, consentendo di adempiere alle obbligazioni contributive relative al primo semestre 2026 entro il termine differito del 16 luglio p.v., senza conseguenze sanzionatorie.
Si ricorda che, prima dell’introduzione di tale norma, il termine per effettuare i versamenti delle quote arretrate del TFR al Fondo di tesoreria, senza l’applicazione di sanzioni civili e interessi, era fissato al 16 maggio p.v. (ossia al giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare Inps n. 12 del 5 febbraio 2026, con cui l’Istituto ha fornito le indicazioni operative in ordine alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 alla disciplina del Fondo di Tesoreria.
L’art. 16 del DL Lavoro, pertanto, estende ulteriormente il termine già individuato dall’Istituto in via amministrativa, ampliando, fino al 16 luglio 2026, il periodo di non applicabilità del regime sanzionatorio.
Resta confermato l’utilizzo del codice causale “CF05”, istituito con la citata circolare n. 12/2026, all’interno dell’elemento “TipoImpPregCMT” di “GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso” del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Per quanto non diversamente previsto dal citato art. 16, l’Inps conferma le indicazioni fornite con la richiamata Circolare INPS n. 12/2026, alla quale si rinvia unitamente alla nota di Commento ANCE Allegata.







