DL Lavoro 62/2026: le novità di interesse per il settore
- 5 Maggio 2026
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99/2026 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 aprile 2026 n. 62, c.d. DL Lavoro recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, in vigore dal 1° maggio 2026.
Per quanto di interesse per il settore, si segnalano in particolare per il CAPO I (incentivi all’occupazione) i seguenti articoli:
Art. 1 (Bonus Donne 2026)
E’ introdotto un beneficio di natura contributiva per le assunzioni, a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 delle donne svantaggiate (Reg. UE n. 651/2014 della Commissione), anche nell’ambito della zona ZES che non abbiano avuto nei 24 mesi antecedenti un lavoro regolarmente retribuito o di 12 mesi.
Il beneficio prevede un abbattimento contributivo sulla quota a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi entro il tetto massimo di 650 euro mensili che divengono 800 se l’assunzione viene effettuata in una unità produttiva ubicata in zona ZES. (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria e Marche).
Art. 2 (Bonus Giovani 2026)
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai contratti di apprendistato.
Art. 3 (Bonus ZES 2026)
Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica del Mezzogiorno.
Art. 4 (Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
Ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale non dirigenziale, di durata complessiva non superiore a 12 mesi e che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato.
Si segnala inoltre, con riferimento al Capo II e IV:
Art. 7 (Salario giusto e incentivi) – Capo II
Si prevede che la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
A tal fine, il decreto fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Art. 16 (Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026) – Capo IV
I datori di lavoro sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 203, della legge di bilancio 2026 (vedi nostra news del 23 gennaio 2026 – “Legge di Bilancio 2026: disposizioni in materia di lavoro e previdenza”), i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive







