L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 avente ad oggetto “Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Risposte a quesiti, con la quale ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla disciplina della tassazione agevolata, introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (art.1, commi da 7 a 12 della Legge 199/2025) (vedi nostra precedente news del 23/01/2026 “Legge di Bilancio 2026: disposizioni in materia di lavoro e previdenza”) concernente gli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, erogati nel corso del 2026.

Dette indicazioni si inseriscono nel solco dei primi chiarimenti già espressi con la circolare n. 2/E del 24 febbraio scorso (si veda nostra  news del 16 marzo u.s. Detassazione degli aumenti e delle indennità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Circolare 2/E del 24 febbraio 2026”)

 Si ricorda che in tema di agevolazioni fiscali sugli aumenti retributivi e sulle indennità legate al lavoro notturno, festivo e a turni, la disciplina ha previsto due distinti regimi agevolati, introducendo:

  1. un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi retributivi sugli aumenti salariali da rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026. La misura riguarda i lavoratori che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
  2. un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 15% per  le componenti del salario relative a turni notturni/festivi e indennità di turno corrisposti, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025.

In merito alla tassazione degli incrementi retributivi (punto 1) la Circolare precisa ulteriormente il perimetro applicativo dell’imposta sostitutiva, chiarendo che la stessa si applica anche:

  • agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (es. indennità di cassa o indennità variabile);
  • agli incrementi retributivi previsti da Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel triennio 2024-2026, anche se riconosciuti per periodi antecedenti alla sottoscrizione (es. con decorrenza dal 2023), sempre a condizione che siano erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
  • agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie e di festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre.

Infine, viene precisato che gli aumenti contrattuali possono beneficiare dell’imposta sostitutiva anche qualora vadano ad assorbire il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore. E ciò anche se tali importi vengono riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno (punto 2) la Circolare precisa ulteriormente che:

  • l’imposta sostitutiva si applica anche:
    • alla maggiorazione prevista dai Ccnl per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente,
    • all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo,
    • all’indennità di pernottamento prevista dall’articolo 117 del Ccnl Credito;
  • in caso di rapporto di lavoro part-time verticale, l’agevolazione si applica solo nell’ipotesi di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti, mentre non trova applicazione nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc;
  • in relazione alle indennità di reperibilità, previste dai Contratti collettivi nazionali in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

Ciò in quanto la ratio della norma è quella di remunerare una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa.

In conclusione, la Circolare chiarisce, con riferimento ad entrambe le misure agevolative, che le stesse non si applicano nel caso in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.

Le imposte sostitutive, invece, trovano piena applicazione nei confronti dei lavoratori che accedono al regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia.