In relazione al nuovo istituto dell’adesione automatica alla previdenza complementare, l’INPS con il messaggio n. 2325 del 10 luglio scorso ha fornito istruzioni operative per i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026.

Nel riepilogare la normativa vigente in materia, l’Istituto evidenzia che ai suddetti lavoratori è attribuito un termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione entro cui scegliere la destinazione del TFR maturando.

Ne deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo queste essere imputate, all’esito della scelta, alla previdenza complementare o al regime di cui all’art. 2120 c.c. (in tale ultimo caso, con versamento al Fondo di tesoreria, qualora ne ricorrano i presupposti).

Pertanto, l’Inps fornisce istruzioni operative ai datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di tesoreria, per la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR relative, appunto, a lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026 che scelgano di mantenere il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 c.c.

Come chiarito dall’Istituto, le quote di TFR, maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale, assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva.

La regolarizzazione di tali competenze deve essere effettuata, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Sotto il profilo operativo, va utilizzato il codice causale “CF05” (già istituito con la circolare Inps n.12/2026), all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Qualora, invece, le quote di TFR arretrate siano denunciate oltre il suddetto termine, la regolarizzazione deve essere effettuata utilizzando il codice “CF02”, valorizzando inoltre il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

Per quanto non diversamente previsto, l’Inps rinvia alle indicazioni già fornite, in materia di versamento al Fondo di tesoreria, con la circolare n. 12/2026 e con il successivo messaggio n. 1511/2026 (vedi nostra news del 15 maggio 2026 “DL Lavoro 2026 – TFR al Fondo di Tesoreria – Inps, msg. n. 1511/2026 – Nota Ance commento Circ. Inps 12/2026”).