Facendo seguito alle precedenti news sulla materia (da ultimo si veda nostra del 16 luglio 2026 “Legge di conversione n. 112/2026 del DL 62/2026 cd. Decreto Lavoro”) Vi informiamo che l’Inps, con la Circolare n. 72/2026, ha diramato le istruzioni operative inerenti la fruizione dell’”Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro”, disciplinato dall’art. 4 del decreto-legge n. 62/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2026, (c.d. Decreto Lavoro).

Si rammenta che, al fine di rafforzare l’occupazione giovanile stabile, il citato articolo 4 prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.

Nel richiamare le previsioni relative all’incentivo in argomento (si veda nostra news del 5 maggio 2026 “DL Lavoro 62/2026: le novità di interesse per il settore – NOTA ANCE di approfondimento”) l’Istituto fornisce chiarimenti inerenti l’ambito oggettivo e soggettivo della misura, le condizioni generali e specifiche di spettanza dell’esonero, il requisito dell’Incremento occupazionale netto, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, la compatibilità con altri esoneri contributivi e il procedimento telematico di accesso all’esonero.

Si ricorda che il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro del 22 giugno 2026 (vedi nostra news del 13 luglio 2026 “Decreto del Ministero del Lavoro 22 giugno 2026: Violazioni in materia di lavoro e sicurezza – il Ministero aggiorna l’elenco delle fattispecie ostative”), fermi restando gli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per un approfondimento dei contenuti della circolare Inps si rinvia ad una nota di sintesi predisposta dalla Direzione Relazioni Industriali di ANCE.