In merito alla questione in oggetto, richiamando le nostre precedenti news rispettivamente del 19 luglio 2022 “Le compensazioni cd. “caro materiali” sono da assoggettare ordinariamente ad IVA – RM 39/A del 13 luglio 2022” e del 21 dicembre 2022 “Caro materiali: chiarimenti ANCE sulle modalità di valutazione fiscale delle compensazioni”,  si ritiene utile offrire un ulteriore contributo di ANCE, in cui si ribadisce che “…le somme riconosciute dalle Stazioni Appaltanti alle imprese appaltatrici, in compensazione del c.d. “caro materiali”, hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono assoggettate ad IVA…”

Ciò in linea con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 39/E/2022 del 13 luglio 2022 dove, da un lato, conferma l’esclusione da IVA delle somme erogate alle Stazioni appaltanti attraverso il Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), dall’altro, affronta anche la discussa tematica del regime IVA da applicare alle medesime somme che, successivamente, vengono corrisposte dagli Enti committenti alle imprese appaltatrici, e chiarisce che tali somme hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ordinariamente ad IVA.

In particolare si chiarisce che:

  • per quanto concerne le somme erogate tramite il Fondo agli Enti committenti, queste costituiscono, secondo la legge tributaria (art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/1972) “mere” movimentazioni di denaro escluse dall’ambito applicativo dell’imposta (IVA);
  • per quanto concerne, invece, le somme erogare dagli Enti committenti alle imprese appaltatrici, queste costituiscono,  secondo la legge tributaria (art. 13 del DPR 633/1972), integrazione dell’originario corrispettivo d’appalto e, come tale assoggettabili all’IVA.

Tale indirizzo, secondo ANCE è applicabile anche agli importi erogati alle imprese in virtù del meccanismo di aggiornamento straordinario dei prezzari previsto dall’art.26 del D.L. 50/2022 c.d. Decreto Aiuti.

Si ricorda, inoltre, che “ ..trattandosi di prestazioni eseguite nei confronti di committenti pubblici anche  tali somme saranno assoggettate al meccanismo dello split payment ai sensi dell’art. 17-ter, del DPR 633/1972) ..”