La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 19 giugno 2025, ha approvato le allegate “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Dette Linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione ad elevate temperature e esposizione alla radiazione solare e rappresentano una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.

Le stesse Linee di indirizzo ricordano che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) della valutazione ed dell’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi.

L’analisi deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, che a quanto previsto all’art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico. Le Linee Guida ricordano inoltre che, poiché nel Titolo VIII non esiste un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione solare, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 – 186.

Si ricorda inoltre che strumenti di ausilio alla valutazione sono stati prodotti dalle Regioni e da enti e organismi nazionali (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL) e sono reperibili in rete, in particolare sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate [1, 2,3]

Le linee Guida ricordano che particolare attenzione deve essere posta dal Datore di Lavoro durante i periodi in cui è previsto un “rischio alto” per gli effetti del calore o della radiazione solare. Al fine di garantire le condizioni di salute e sicurezza del personale, il Datore di Lavoro, con il supporto di personale qualificato, dovrà verificare che nella specifica situazione di lavoro sia possibile prevenire le condizioni di stress termico o esposizione solare, mettendo in atto specifiche misure di prevenzione e protezione, per esempio con utilizzo di schermi, coperture, lavorazioni al chiuso, gestione degli orari di lavoro.

All’interno delle dette Linee sono inoltre presenti indicazioni specifiche per alcuni comparti, tra cui quello edile, dal momento che le imprese edili, a causa delle loro specifiche attività, sono particolarmente esposte al rischio di stress da calore.

Nel documento viene riportato un elenco non esaustivo delle lavorazioni che possono comportare la presenza del rischio di stress da caldo e da radiazione solare:

  • Montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi;
  • Costruzione/Rifacimento tetti ovvero lavori di lattoneria o installazione pannelli fotovoltaici;
  • Bonifica/rimozione/smaltimento amianto;
  • Lavori stradali;
  • Rifacimento della segnaletica stradale;
  • Lavori edili o di ingegneria civile di cui all’elenco riportato nell’ALLEGATO X del Dlgs.81/08.