Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2025 il Decreto 11 settembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante “Modifiche all’allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade”.

Il nuovo Decreto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le infrastrutture stradali, che aggiorna e modifica il precedente Decreto 5 agosto 2024, è entrato in vigore il 24 settembre 2025.

Dal punto di vista procedurale, l’art. 3 del DM stabilisce che le nuove disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Tuttavia, il successivo art. 4 del DM prevede deroghe limitate, legate a progetti non soggetti al DM 5 agosto 2024, a condizione che i bandi o avvisi di gara siano pubblicati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo testo.

Nello specifico, viene previsto che le disposizioni del D.M. 5 agosto 2024, come successivamente modificate e integrate, sono derogabili nei seguenti casi:

  1. in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di fattibilità tecnico-economica non soggetta all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l’avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, aventi a base di gara progetti non soggetti all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 1 del DM 11 settembre 2025 apporta numerose modifiche all’Allegato 1 del DM 5 agosto 2024, con l’obiettivo di introdurre semplificazioni operative e fornire chiarimenti tecnici, quali l’adeguamento alle disposizioni al D.M. 127/2024 (nuovo Regolamento “End of waste”), la revisione delle soglie minime di materiali riciclati nei conglomerati bituminosi, un rinvio temporaneo per l’attuazione di alcuni requisiti tecnici più complessi, nonchè nuove indicazioni sull’utilizzo di fonti energetiche alternative nei processi produttivi, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei biocarburanti.

Tra gli interventi più rilevanti figurano, inoltre, quelli riguardanti l’ambito di applicazione dei CAM Strade (paragrafo 1.1):

  • con l’art. 1 comma 2 del DM, sono abrogate le previsioni che consentivano al progettista di non applicare i CAM in presenza di conflitti con altre normative tecniche di settore.
  • con l’art. 1 comma 4 del DM, viene soppressa la possibilità, precedentemente riconosciuta al progettista, di decidere autonomamente di non applicare i criteri ambientali minimi. In precedenza, infatti, era possibile sottrarsi all’applicazione dei CAM in due casi specifici: quando nel corso dei lavori si rendeva necessario l’utilizzo di un prodotto da costruzione non previsto nel progetto iniziale oppure quando particolari condizioni del sito impedivano l’applicazione completa delle specifiche tecniche.

Con le nuove disposizioni, tali deroghe non potranno più essere definite dal progettista in corso d’opera, ma dovranno essere valutate e approvate dalla stazione appaltante già in fase di progettazione, attraverso il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) di cui all’art. 3 dell’All. I.7 del Codice dei Contratti.

Infine, l’art.2 del DM stabilisce che, ai fini del Decreto CAM Strade, si applica la definizione di “prodotto da costruzione” di cui all’art. 3 del regolamento (Ue) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al testo del D.M. 11 settembre 2025, in attesa della pubblicazione del testo coordinato del decreto CAM Strade.