Comm. Straordinario Sisma area Etnea: Ordinanza n. 131 del 30/12/2025 – Circolare n. 56 del 8/1/2026 – Comunicato n. 147 del 8/1/2026
- 9 Gennaio 2026
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In continuità con le nostre precedenti news, si dà notizia di tre recenti provvedimenti emanati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area Etnea – sisma 26 dicembre 2018:
- Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2025, con la quale è disposta la riapertura dei termini per la presentazione della documentazione minima allegata alle istanze di contributo commissariale per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza n. 125/2025;
- Circolare n. 56 dell’8 gennaio 2026, recante un questionario connesso all’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, commi 616-618 della Legge di Bilancio 2026 (L.199/2025);
- Comunicato n. 147 dell’8 gennaio 2026, concernente la pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento (Fondo 1-bis) per le istanze presentate a valere sull’Ordinanza n. 128/2025.
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Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2025
In riferimento alla nostra precedente news del 7 ottobre 2025, con la quale si dava notizia della proroga al 1° dicembre 2025 del termine per la presentazione delle istanze finalizzate all’accesso al contributo commissariale, disposta dall’Ordinanza 125/2025, si informa che con la Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2025 in esame il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area etnea – sisma del 26 dicembre 2018, ha disposto, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai professionisti e dai soggetti interessati alla ricostruzione, una modifica all’articolo 3, comma 3 dell’Ordinanza n. 125/2025 citata.
Tenuto conto di tali esigenze, il Commissario ha ritenuto opportuno la concessione di un termine più ampio per l’integrale presentazione della documentazione, disponendo quindi la riapertura dei termini per la presentazione della documentazione minima (a corredo dell’istanza già presentata, ai sensi dell’Ordinanza n. 125/2025, entro il 1° dicembre 2025) fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2026. Tale termine è espressamente qualificato come perentorio.
Resta fermo che l’istruttoria delle pratiche e l’erogazione dei contributi seguiranno, per ciascun Comune, l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con priorità riservata alle pratiche relative alle abitazioni principali, purché complete sotto il profilo documentale.
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Circolare n. 56 dell’8 gennaio 2026
Prima di esaminare nel dettaglio i contenuti della Circolare, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall’art. 1, commi 616-618 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), pubblicata sul S.O. n.42 della G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026.
La citata normativa prevede, al fine di garantire il proseguimento delle opere di ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 – tra cui rientra anche l’AREA ETNEA – la concessione di un ulteriore contributo finanziario, aggiuntivo rispetto a quello concesso per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato VI della L. 199/2025, come di seguito indicato:
| Evento | Importi (in mln di euro) |
| Sisma 2012 regione Emilia-Romagna | 61,41 |
| Sisma Isola di Ischia 2017 | 0,26 |
| Sisma provincia di Campobasso 2018 | 3,90 |
| Sisma città metropolitana di Catania 2018 | 12,10 |
| Sisma Abruzzo 2009 | 215,00 |
| Sisma Centro Italia 2016 | 1.328,00 |
Per quanto concerne la ricostruzione post-sisma 2018 nell’Area etnea, è pertanto autorizzata una spesa complessiva pari a 12,1 milioni di euro.
L’incremento del contributo, previsto dal comma 616, si applica alle istanze per la ricostruzione presentate fino al 31 dicembre 2024 ed è concedibile fino a concorrenza del costo degli interventi rimasto a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere entro il 31 dicembre 2025 interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la fruizione del c.d. “Superbonus”.
La disposizione riconosce, pertanto, un integrazione del contributo per la ricostruzione privata, corrispondente alla quota del cosiddetto “Superbonus”, destinato a superare le difficoltà verificatesi a seguito del cessare della possibilità di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
Si ricorda che, con il DL.39/2024, tale possibilità veniva mantenuta in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30 marzo 2024 (si veda nostra news del 24/05/2024 “Conversione in legge del DL 39/2024 – Le novità e le disposizioni confermate – Dossier ANCE”).
Viene precisato altresì che sono escluse dal contributo aggiuntivo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo il caso in cui sia intervenuta una sanatoria.
Il comma 617 demanda al Capo del Dipartimento Casa Italia l’adozione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito provvedimento di riparto delle risorse stanziate tra i Commissari straordinari e gli Uffici speciali.
E’ inoltre previsto che il medesimo Dipartimento Casa Italia provveda ad effettuare un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi per informativa al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 618 demanda ai Commissari straordinari e agli Uffici per la ricostruzione interessati la definizione dei criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento, nonché criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca. Tale disposizione è esplicitamente finalizzata a garantire il rispetto del limite di spesa annuale e del costo complessivo degli interventi.
In tale quadro normativo si inserisce la Circolare n. 56 dell’8 gennaio 2026, con la quale il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area etnea – sisma 26 dicembre 2018, al fine di accertare le effettive esigenze, sia sul piano dell’entità delle risorse che su quello della tempistica nell’erogazione dell’integrazione, nonché di prospettarne le ragioni al Dipartimento Casa Italia e di predisporre la conseguente ordinanza, ha predisposto un apposito QUESTIONARIO.
Il questionario, allegato alla Circolare anche in formato editabile, dovrà essere compilato dagli interessati e trasmesso alla Struttura Commissariale entro il 31 gennaio p.v., all’indirizzo PEC comm.sisma2018ct@pec.governo.it ovvero all’indirizzo e-mail segreteria@commissariosismaareaetnea.it
Si evidenzia, infine, l’importanza della trasmissione del questionario entro il termine indicato, in quanto tale adempimento potrà essere valutato, nell’ambito dell’emananda ordinanza, ai fini della priorità nell’esame delle richieste.
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Comunicato n. 147 dell’8 gennaio 2026
In riferimento alla nostra precedente news del 5 dicembre 2025, con la quale si dava notizia del Comunicato 142/2025 del Commissario di esaurimento delle risorse disponibili per le istanze presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 128/2025 (Fondo 1-bis), si rende noto che, con Comunicato n.147 dell’8 gennaio 2026 in esame, il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’Area etnea – sisma del 26 dicembre 2018 ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della Struttura Commissariale la graduatoria recante l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento, nei limiti delle risorse assegnate, pari complessivamente a euro 6.900.490,00.
Si rappresenta, inoltre, che qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori economie, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il comunicato richiama infine quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, dell’Ordinanza n. 128/2025 (si veda nostra news del 24/10/2025 “Comm. Straordinario Sisma area Etnea: Ordinanza n.128/2025 – Fondo 1-bis procedura a sportello – domande dal 24 novembre al 12 dicembre 2025”), precisando che “laddove risulti necessaria la presentazione di ulteriore documentazione (varianti, etc..) questa ha da essere presentata entro i successivi 60 giorni dalla data della pubblicazione sul sito commissariale dell’avvenuto utile inserimento in graduatoria”.







