Caro materiali – Legge di Bilancio 2026: proroga strutturale DL Aiuti – proroga DL Aiuti Gruppo FS e ANAS – Prezzario Nazionale e Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari
- 14 Gennaio 2026
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, Serie Generale n. 301, la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 – Legge di Bilancio 2026 (in vigore dall’1° gennaio 2026) che, con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, contiene importanti novità afferenti la disciplina speciale di aggiornamento dei prezzi prevista dall’articolo 26 del DL 50/2022 (Decreto Aiuti).
In particolare, la legge in commento, all’art. 1, commi 487-494 (di cui si riporta stralcio in allegato), reca le seguenti misure.
PROROGA “STRUTTURALE” DEL MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL’ARTICOLO 26 DEL DL AIUTI
[art. 1, comma 490]
Per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal primo gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando i prezzari predisposti annualmente dalle Regioni e dalle Province autonome, e ciò sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei predetti prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, saranno riconosciuti nella misura:
- del 90% per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021
- dell’80% per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023
Con tale disposizione, dunque, il meccanismo di adeguamento dei prezzi viene esteso (in via strutturale) fino alla data di fine lavori a tutti i contratti di lavori pubblici aggiudicati con termine di presentazione dell’offerta anteriore al 30 giugno 2023.
PROROGA DL AIUTI E CONTRAENTE GENERALE GRUPPO FS E ANAS
Il comma 491 reca una serie di modifiche al comma 12 dell’articolo 26 del D.L. 50/2022, come di seguito specificate.
[art. 1, comma 491, lettera a)]
Per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali, e per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (18 maggio 2022), viene disposta la proroga al 2026 del meccanismo di adeguamento dei prezzi, prevedendo l’applicazione di un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino all’adozione dei prezzari aggiornati e comunque fino al 31 dicembre 2026.
[art. 1, comma 491, lettera b) e c)]
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 491, lett. a) non si applicano “fino alla data di fine lavori” agli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, ovvero agli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse PNRR. Per questi interventi, in relazione agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, viene previsto un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento. Tale adeguamento sarà calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.
LE RISORSE
[art. 1, comma 492]
Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 490 e 491 sopra citati, le stazioni appaltanti possono utilizzare:
- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili (FOI), di cui all’articolo 26, comma 7, del DL Aiuti.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, l’art. 1, comma 492 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui una puntuale ricognizione degli interventi rientranti nella proroga strutturale del DL “Aiuti” di cui al comma 490 e 491 dell’art. 1, citato. L’elenco degli interventi, conterrà gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari; qualora necessario, è previsto un aggiornamento con cadenza annuale.
[art. 1, comma 493]
La norma in commento prevede che, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come sopra determinate, risultino utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la Stazione Appaltante provvede ad attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
[art. 1, comma 494]
Il comma 494 dispone espressamente che dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 487, 490, 491, 492 e 493 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo che le Stazioni Appaltanti vi provvedano utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
INTRODUZIONE DI UN PREZZARIO NAZIONALE
[art. 1, co 487]
Al fine di garantire il monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo, nonché coordinare la definizione dei prezzari regionali e speciali, il comma 487 stabilisce che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il MEF, dovrà adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 30/06/2026) un “prezzario nazionale” da aggiornare con cadenza annuale e nel rispetto dei criteri di cui all’All.to I.14 del Codice dei Contratti.
Tale Prezzario opererà quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari regionali, nonché dei prezzari speciali adottati previa autorizzazione dello stesso MIT e dovrà indicare, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.
Il comma in esame dispone altresì che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati a predisporre prezzari speciali sono tenuti, in sede di adozione dei prezzari, a motivare eventuali scostamenti da tali soglie.
OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DEI PREZZARI DELLE OPERE PUBBLICHE
[art. 1, co 488 e 489]
Ai sensi del comma 488, è prevista l’istituzione, presso il MIT, dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, il quale dovrà svolgere attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, ciò, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei medesimi prezzari.
L’Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6 dell’allegato I.14 del Codice e può avvalersi del supporto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e con le Regioni.
Il successivo comma 489 integra la disciplina dell’Osservatorio prevedendo che lo stesso è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT ed opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione.
Viene stabilito inoltre che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 2/03/2026), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il MEF, adotti un decreto volto a definire la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio nonchè le modalità per la trasmissione all’Osservatorio, su proposta delle stazioni appaltanti, dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche, al fine di acquisire un parere non vincolante sulla congruità dei costi, che può essere rilevante anche per la determinazione delle priorità di accesso ai contributi.
Infine, viene disciplinata la composizione dell’Osservatorio e i compensi dei relativi membri e stabilita la copertura finanziaria degli oneri connessi all’attuazione del comma 489.






