DURF: Risposta AdE n. 174 del 16 settembre 2026 – Nel calcolo del 10% entrano anche le ritenute sugli interessi attivi e imposte estere
- 7 Ottobre 2026
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Con la Risposta n. 174 del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai versamenti fiscali che possono essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia del 10% dei ricavi o compensi, necessari per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai fini del calcolo della soglia possono essere inclusi anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari, versate all’Erario dagli istituti di credito in qualità di sostituti d’imposta, e il credito per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Come noto, in linea generale, in assenza del DURF, qualora un’impresa operi in qualità di appaltatrice, subappaltatrice o affidataria nell’ambito di contratti di importo superiore a 200.000 euro e ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla normativa, non è possibile procedere alla compensazione delle ritenute fiscali e contributive per i propri dipendenti con eventuali crediti fiscali, ma è obbligata all’effettivo versamento di tali importi.
Oltre a tale adempimento, l’impresa deve trasmettere al committente, entro i 5 giorni successivi al versamento delle ritenute, sia le deleghe di pagamento che i riferimenti di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, pena la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente (sino al 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa).
Si ricorda che, per il rilascio del DURF (validità 4 mesi) da parte dell’Agenzia delle Entrate, il comma 5 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 richiede il possesso dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
- aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Con riferimento a quest’ultimo requisito, l’Agenzia delle Entrate aveva già adottato un’interpretazione ampia, riconoscendo la rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia del 10%, di alcune tipologie di versamenti, tra cui:
- i versamenti effettuati a seguito di avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni
- l’IVA relativa alle operazioni soggette a split payment o reverse charge
- l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata ma versata dalla controllante nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, nonché l’imposta teorica relativa al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta
Sul punto si richiamano la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 3 marzo 2026 (si veda nostra comunicazione del 13/03/2026 “Agenzia delle Entrate – Ultimi interpelli in tema DURF: Risposta n. 50 del 25 febbraio 2026 – Risposta n. 63 del 3 marzo 2026”) e la Risoluzione n. 53 del 22 settembre 2020 (si veda da ultimo nostra comunicazione del 14/05/2025 “Ritenute negli appalti – DURF ed operazioni non imponibili ad IVA – Risposta AdE n. 123 del 29 aprile 2025”).
La Risposta n. 174/2026, in commento, aggiunge ora un ulteriore elemento, particolarmente favorevole per le imprese che, pur risultando fiscalmente regolari, incontrano difficoltà nel raggiungere la soglia minima di versamenti richiesta dalla norma.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, possono essere conteggiate nel calcolo del 10% anche:
- le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari, anche se materialmente versate all’Erario dalle banche. Sebbene il relativo versamento all’Erario sia materialmente effettuato dalla banca in qualità di sostituto d’imposta, tali ritenute costituiscono un acconto sull’imposta dovuta dall’impresa e sono pertanto economicamente riferibile a quest’ultima;
- le imposte pagate all’estero, attraverso il relativo credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR. Secondo l’Agenzia, infatti, tali imposte sono indicative della complessiva affidabilità fiscale del contribuente e l’utilizzo del credito, a scomputo dell’IRES dovuta in Italia, rappresenta sostanzialmente una modalità di versamento dell’imposta.
Resta invece ancora da definire la questione relativa alla ritenuta dell’11%, prevista dall’articolo 25 del D.L. 78/2010 (conv. dalla legge 122/2010), applicata dalle banche sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni fiscali per interventi di recupero.
Su tale aspetto, ANCE ha avviato le opportune iniziative affinché anche tali importi possano essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia del 10%, in quanto si tratta, anche in questo caso, di ritenute a titolo di acconto sulle imposte dovute dall’impresa destinatarie dei bonifici, materialmente versate all’Erario dall’intermediario finanziario (istituto di credito).Ad oggi, tuttavia, non è ancora intervenuto un definitivo chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, allo stato attuale, in assenza di una specifica presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno non considerare automaticamente tali ritenute ai fini del requisito senza una preventiva valutazione della posizione interessata.







