Conto Termico 3.0: pubblicate le Regole applicative e l’Allegato A
- 8 Gennaio 2026
- 0
Facendo seguito alle nostre precedenti news (20 ottobre 2025 “Conto Termico 3.0 – invio Dossier ANCE analisi dello strumento incentivante per i diversi tipi di soggetti ammessi” e 3 ottobre 2025 “Decreto MASE 7 agosto 2025 – nuovo Conto Termico 3.0 in vigore dal 25 dicembre 2025”) si rende noto che il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Regole applicative del Conto Termico 3.0, completo di “Allegato A” ossia il contratto tipo da utilizzare per le domande di agevolazioni relative a interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica termica da fonti rinnovabili.
Le Regole applicative costituiscono un documento fondamentale per l’attuazione delle disposizioni del Decreto, configurandosi quale vero e proprio manuale operativo dell’incentivo, fornendo infatti i necessari approfondimenti interpretativi e procedurali sui diversi profili del meccanismo incentivante.
In particolare, il documento, articolato in 14 Capitoli, disciplina e chiarisce, sotto il profilo tecnico e procedurale:
- i soggetti ammessi agli incentivi (cap. 3);
- le tipologie di intervento incentivate e i relativi requisiti tecnici (cap. 2 e 9);
- le modalità di accesso e di erogazione degli incentivi (cap. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11);
- ulteriori precisazioni di carattere sia amministrativo che tecnico (cap. 12).
Si ricorda che il Conto Termico 3.0, sistema di incentivi per interventi di efficienza energetica sugli edifici e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni, regolato dal Decreto MASE 7 agosto 2025 (in vigore dal 25 dicembre 2025), ammette al beneficio le seguenti categorie di soggetti:
- la Pubblica Amministrazione, che ha accesso sia per gli interventi di efficienza energetica (sull’involucro dell’edificio) sia per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- i soggetti privati, che hanno accesso per gli interventi di efficienza energetica – solo sugli edifici terziari – e per quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili – sia in ambito terziario che residenziale;
- le imprese, cui si applica la disciplina dei soggetti privati solo dove essa sia compatibile con le nuove disposizioni specifiche del Titolo V del decreto.
Si ricorda, altresì, che sono previste due modalità principali di accesso agli incentivi:
- accesso diretto, alla conclusione dei lavori (per tutti i soggetti);
- prenotazione, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore.
Le risorse a disposizione sono pari complessivamente a 900 mln di euro annui, di cui:
- 400 mln di euro per gli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche;
- 500 mln di euro per gli interventi realizzati dai soggetti privati.
All’interno del plafond riservato ai soggetti privati, viene fissato un limite annuo di 150 mln di euro per gli incentivi erogati alle imprese per interventi realizzati sui propri edifici terziari.
Inoltre, vengono stanziati 20 milioni di euro all’anno per l’incentivazione delle diagnosi energetiche.
Di seguito si riportano sinteticamente alcuni chiarimenti e approfondimenti forniti dalle Regole, alle quali si rinvia per una trattazione completa e sistematica.
Mandato irrevocabile all’incasso / cessione del credito
Le Regole disciplinano la possibilità di mandato irrevocabile all’incasso e di cessione del credito derivante dall’accesso diretto al Conto Termico 3.0 (Capitolo 12.3).
In particolare, il GSE ha introdotto modalità semplificate (Capitolo 12.3.1) che consentono, in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi tramite il portale “Portaltermico”, il conferimento a terzi del mandato irrevocabile all’incasso per l’importo netto degli incentivi riconosciuti.
Per la richiesta di tale procedura, è necessario inviare la fattura, rilasciata dal soggetto installatore/fornitore, con importo pari al valore delle spese ammissibili indicato sul portale per l’intervento per il quale si intende richiedere l’incentivo.
Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l’importo dell’incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all’incasso e il bonifico per la quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all’intervento realizzato. La somma fra gli importi dei bonifici e dell’incentivo netto deve coincidere con l’importo riportato in fattura. Non sono idonei mandati a favore di soggetti diversi dal fornitore/installatore né mandati che, sommati con i bonifici idonei forniti, non portino ad un risultato coincidente con gli importi riportati in fattura.
Il mandato può essere conferito anche in una fase successiva, a valle dell’ammissione all’incentivo, esclusivamente in caso di accesso diretto con pagamento rateizzato (Capitolo 12.3.2).
Analogamente, la cessione dei crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti consente, al Soggetto Responsabile (cioè il soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo), di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE a un soggetto cessionario.
Tale cessione deve avere a oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione.
La cessione del credito ha validità fino all’accettazione, da parte del GSE, dell’eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell’intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all’accettazione della retrocessione.
Enti del Terzo Settore (ETS)
Le Regole Applicative chiariscono l’inquadramento degli Enti del Terzo Settore (ETS), assimilati dal Decreto alle Pubbliche Amministrazioni (Capitolo 3.3).
Il Decreto MASE aveva distinto che i cosiddetti ETS non economici, possono accedere agli interventi di cui al Titolo II, ovvero a quelli di incremento dell’efficienza energetica
Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, invece, la natura dell’attività (economica o meno) non rileva, per cui tutti gli ETS possono accedere agli interventi di cui al Titolo III.
Per la natura dell’attività svolta dall’ETS fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al RUNTS.
Inoltre, le Regole chiariscono che gli ETS di carattere economico sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al Titolo V recante le “disposizioni specifiche per le imprese”.
Nella richiesta di accesso agli incentivi, l’ETS deve dichiarare di ricadere nel cluster di “ETS non economico” oppure di “ETS economico”.
Modalità di accesso agli incentivi per le Imprese
Secondo quanto previsto dal Titolo V, le imprese (compresi gli ETS economici) sono tenute a trasmettere, prima dell’avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi (Capitolo 4.1)
La data di avvio lavori è individuata con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all’Amministrazione competente, ove prevista, o con la data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
La richiesta preliminare dovrà essere trasmessa dal Soggetto Responsabile tramite il Portaltermico utilizzando il Modello 4 (vedi Allegati DM 7 Agosto 2025), indicando:
a. la denominazione/ragione sociale e la categoria dell’impresa (se Micro, Piccola, Media o Grande impresa). Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, viene rinviato ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003 e nel D.M. 18 aprile 2005. In particolare, nel caso in cui l’impresa sia collegata e/o associata a una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, devono essere presi in considerazione non solo i dati dell’impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate;
b. la descrizione del progetto, indicando le date di inizio lavori, la previsione di fine lavori e gli interventi da realizzare;
c. l’ubicazione del progetto, indicando l’edificio oggetto dell’intervento;
d. l’elenco dei costi del progetto, tramite un quadro economico contenente le spese ammissibili e non ammissibili;
e. la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
Alla ricezione della richiesta preliminare il GSE trasmetterà al Soggetto Responsabile – tramite PEC o raccomandata – una comunicazione di presa d’atto di ricezione della richiesta preliminare.
Viene precisato, infine, che la “richiesta preliminare di accesso agli incentivi” deve essere trasmessa anche dalle ESCO, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo che agiscono, in qualità di Soggetto Responsabile, per conto di Soggetti Ammessi che siano imprese o ETS di carattere economico.
Intensità dell’incentivo per le imprese
La quantificazione dell’incentivo spettante per le imprese e le relative intensità degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell’impresa e dell’applicazione di ulteriori specifiche premialità (Capitolo 4.2.1)
Il riconoscimento di premialità/maggiorazioni sono comunque soggette al limite massimo del 65% dei costi ammissibili dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori individuati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia compresa nel calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili.
Data di conclusione dell’intervento
Nei casi di accesso diretto agli incentivi, il Soggetto Responsabile deve presentare la richiesta, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento (Capitolo 4.1.1).
In merito, si segnala che, tra le Precisazioni contenute nel Capitolo 12.1 delle Regole, viene specificato che per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili.
Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell’intervento si intende:
- la data di collaudo ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 50, comma 7 e dell’Allegato II.14, e dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della richiesta di concessione d’incentivo;
- in caso di appalto riferito ad una pluralità d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo.
In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell’ultimo intervento.
La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
Le prestazioni professionali ammesse, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell’impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc.), non rilevano ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento, né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni.
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2005; oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle Regole.
Asseverazione
L’asseverazione è obbligatoria e deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 481 del codice Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti. Può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 (Capitolo 12.5).
In caso di multi-intervento, deve essere predisposta un’unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati.
L’asseverazione deve contenere, tra l’altro, la descrizione degli interventi, nonché la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Decreto, dalle Regole Applicative e dalla normativa di riferimento.
Oltre a questi contenuti principali, in relazione alla tipologia di intervento, devono essere asseverate altre tipologie di informazioni, tra cui:
- per gli interventi di isolamento delle superfici opache, di aver effettuato un’analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile;
- nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
- nel caso di trasformazione in edifici nZEB, tra l’altro, le tipologie di interventi effettuati, sia sull’involucro per l’incremento di efficienza energetica, che sulla parte impiantistica, specificando quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, obbligatoria per la determinazione delle soglie imposte dalla normativa per il raggiungimento della classe di “edificio a consumo quasi zero”.
Categorie catastali miste e proprietà promiscua
Agli interventi realizzati su interi edifici, nella proprietà o disponibilità di un unico soggetto ammesso, caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), ai fini dell’ammissibilità agli interventi è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in millesimi (Capitolo 12.10.3).
Su edifici di proprietà promiscua (in parte pubblica e in parte privata) gli interventi realizzati sull’edificio sono ammessi per il Titolo II (incremento dell’efficienza energetica) esclusivamente per la quota millesimale riferibile alla PA o a soggetti ad essa equiparati e per la quota millesimale del settore terziario.
Queste previsioni non si applicano per gli interventi nZEB, la cui ammissibilità è subordinata alla realizzazione su interi edifici che devono essere nella proprietà o disponibilità di un unico soggetto ammesso.
Inoltre, relativamente agli interventi del Titolo III (produzione di energia termica da fonti rinnovabili) per impianti centralizzati l’ammissibilità è subordinata alla proprietà o disponibilità dell’intero edificio ad un unico soggetto.






